Articolo pubblicato in Bugnion News n.33 (Marzo 2019)

Il Tribunale di Roma disegna un nuovo percorso nell’ambito del diritto d’autore e della diffamazione, e lo fa con una sentenza che costituisce un precedente storico e, presumibilmente, autorevole nella legislazione nostrana. È la prima volta infatti in Italia che il celebre social network Facebook viene sanzionato per contenuti non leciti e per l’uso di immagini e video senza autorizzazione inerenti ad una questione sorta nel lontano 2012. Ad annunciarlo è Mediaset, protagonista della vicenda che ha avviato contro il noto social network, “un contenzioso … cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che crea”.

La vicenda, in sintesi è la seguente. Siamo nel 2012 e viene aperta una pagina Facebook da utenti anonimi dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, dal titolo “Kilari”.  Su questa pagina era possibile leggere commenti denigratori e decisamente offensivi nei confronti dell’interprete della sigla di detto cartone animato e accedere, attraverso dei link, alla visione di sequenze di immagini tratte dallo stesso senza alcuna autorizzazione.

Mediaset, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte di Facebook alle sue tempestive richieste di rimuovere i contenuti e i link di cui sopra, si è vista costretta ad agire giudizialmente avanti il Tribunale di Roma per chiedere l’accertamento della violazione dei diritto all’onore, alla reputazione, al decoro e all’immagine, in particolare dell’interprete della sigla, nonché dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi.

Con sentenza n. 3512/2019 del Tribunale di Roma, i giudici in pieno accoglimento delle domande attoree, hanno accertato una responsabilità in capo a Facebook per avere omesso prontamente di rimuovere i contenuti lesivi dell’immagine, della reputazione e del decoro dell’interprete della sigla.

In particolare i giudici, dopo aver escluso l’applicabilità dell’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14 della Direttiva 31/2000 per gli hosting provider in quanto Facebook era venuta a conoscenza della natura illecita dei contenuti oggetto di contestazione, hanno precisato che l’obbligo di intervento protettivo e di rimozione dei contenuti illeciti non è preventivo e indiscriminato, ma subentra solo successivamente una volta che il provider è venuto a conoscenza, anche mediante un’informazione fornita dalla persona lesa, di detta violazione con la conseguenza che sorge in capo al prestatore di servizi la responsabilità civile e risarcitoria.

In merito ai link che permettevano agli utenti la visione di sequenze di immagini del cartone animato, i giudici hanno accertato che “la messa a disposizione del pubblico (mediante link a portali terzi) della sigla televisiva della Serie Animata “Kilari“” senza specifica autorizzazione da parte di RTI è illecita con la conseguenza che Facebook è stata condannata al risarcimento dei danni.

 

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2019