
Nella calda estate che sta volgendo al termine, al palesato fine di “ottenere il diritto esclusivo di utilizzare quella frase e di muoversi legalmente contro eventuali violazioni” (https://www.gazzetta.it/gossip/14-08-2025/raoul-bova-deposita-il-marchio-occhi-spaccanti-ecco-perche.shtml ), Raoul Bova depositava varie domande di marchio per il termine “OCCHI SPACCANTI” o “BUONGIORNO ESSERE SPECIALE DAL SORRISO MERAVIGLIOSO E DAGLI OCCHI SPACCANTI”.
Sulla stampa si legge che “gli avvocati dell’attore hanno depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti due richieste di registrazione che contengono le frasi inviate da Bova alla modella Martina Ceretti, poi diffuse da Fabrizio Corona e diventate un tormentone sui social” (https://www.vanityfair.it/article/raoul-bova-deposita-allufficio-brevetti-il-marchio-occhi-spaccanti-una-mossa-per-stoppare-la-diffusione-dellaudio ).
Ma a parte i profili di gossip collegati alla nota questione, occorre porsi il quesito se realmente il deposito di un marchio possa permettere per se di vantare diritti esclusivi che permettano al titolare di vietare a terzi l’utilizzo del termine oggetto di marchio.
In sintesi, bisogna chiedersi se il deposito di un marchio fatto esclusivamente con la finalità di vietare a terzi l’utilizzo dello stesso, possa essere considerato (o possa rimanere) valido.
Si tratterebbe di impiegare un istituto (quello del marchio) per finalità che non sono proprie dello stesso.
La cosa richiama alla mente alcune vicende collegate al celeberrimo artista (o collettivo di artisti) che si cela sotto lo pseudonimo di “Banksy”.
Infatti, Banksy al fine di evitare di palesarsi ed allo stesso tempo per potere vantare di un diritto esclusivo sulle proprie opere, ha provveduto in varie occasioni a depositare (plausibilmente tramite un prestanome) le stesse come marchio.
Tuttavia, in varie occasioni terzi si sono attivati per chiedere la nullità di tali registrazioni, principalmente perché gli stessi marchi erano stati depositati in mala fede.
L’assunto dei richiedenti la nullità era che Banksy non aveva intenzione di utilizzare il marchio depositato, ma solo di accaparrarsi un diritto esclusivo; quando nella logica dell’istituto, il diritto esclusivo viene concesso proprio perché il titolare ha intenzione di utilizzare il marchio.
Non essendovi intenzione di utilizzo, sarebbe stata frustrata la ratio per la quale il legislatore ha deciso di concedere il monopolio sul marchio: di qui l’asserita mala fede.
Le azioni che balzano alla mente sono quella presentate contro il marchio europeo n. 012575155

e quella contro il marchio europeo n. 017981629

La prima azione è andata a buon segno, nel senso che il richiedente la nullità è riuscito a far dichiarare nullo il marchio, per le ragioni precedentemente esposte (si veda decisione di Annullamento N. 33 843 C).
Banksy (o chi per lui) non ha presentato ricorso contro questa decisione, cosicché la stessa è divenuta definitiva ed il marchio è stato invalidato.
Sorte diversa ha avuto l’azione di nullità presentata contro il marchio europeo n. 017981629. Infatti, lo stesso è stato dichiarato invalido in primo grado (si veda decisione di Annullamento N. 39 873), ma Banksy ha presentato ricorso e il Board of Appeal dell’Ufficio Europeo ha ribaltato la decisione di primo grado (si veda decisione di Ricorso n. R 1246/2021-5), cosicché, ad oggi, il marchio è ancora valido ed efficace.
Quest’ultima decisione, sia per il fatto che è cronologicamente successiva a quella sul primo marchio, sia perché resa da un organo superiore, giova sicuramente a favore di Bova. La stessa fa infatti presumere che un marchio possa rimanere valido anche se depositato per finalità diverse da quella di essere utilizzato.
Tuttavia, un organo ancora superiore al Board of Appeal, ossia la Corte di Giustizia dell’UE (nella sentenza C-371/18 del 29/01/2020 – caso “Sky”) aveva affermato che “una domanda di marchio senza intenzione di utilizzazione […] costituisce malafede […] se il richiedente la registrazione di tale marchio aveva l’intenzione […] di ottenere […] un diritto di esclusiva per finalità diverse da quelle che rientrano nelle funzioni di un marchio”.
Questo fa sorgere qualche dubbio sulla tenuta dei marchi del celebre attore..