Autore: Stefano Ferro

Il Carnevale ha ispirato maschere, manifestazioni e usanze gastronomiche che variano a seconda dei territori interessati. Tale varietà è in sintonia con lo spirito stesso del Carnevale, che si basa sulla rottura delle convenzioni sociali e sull’informalità.

A Verona, in particolare, esistono tradizioni carnevalesche legate ai singoli quartieri ma il momento “clou” è sicuramente quello del venerdì grasso (“Venardi Gnocolar”) con la sfilata dei carri allegorici e delle maschere lungo le vie del centro. La maschera veronese più importante, che alcune fonti fanno risalire al 16° secolo, è il “Papà del Gnoco” (uomo anziano, con barba bianca e piuttosto in carne, vestito con paramenti elaborati tra cui spiccano mantello e tuba di colore rosso, e con una sorta di scettro a forma di forchetta alla cui estremità è infilzato uno gnocco di patata). La maschera, accompagnata da servitori che vengono chiamati “gobeti” o “macaroni”, viene indossata da un cittadino che viene eletto ogni anno, e ad occuparsi della gestione di questi aspetti è un apposito comitato (Comitato Bacanal del Gnoco) che si riunisce all’interno della suggestiva Porta San Zeno progettata dall’architetto Sanmicheli.

Il Carnevale 2026 è stato caratterizzato da un’aspra contrapposizione tra la giunta comunale e il Comitato Bacanal, con un’ampia eco a livello di stampa locale. Tale contrapposizione ha portato il Comune ad affidare l’organizzazione del Venardi Gnocolar ad un’altra associazione del territorio, e il Comitato Bacanal a minacciare il ritiro della maschera dalla sfilata del venerdì, ritiro evitato solo grazie ad un accordo raggiunto poche ore prima dell’inizio della manifestazione.

Anche la proprietà intellettuale è stata in qualche modo coinvolta da questa diatriba, dato che il Comitato Bacanal ha depositato davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tra ottobre e novembre 2025, alcune domande di marchio relative alle diciture “Papà del Gnoco”, “Maccherone”, “Macarone”, “Venardi Gnocolar”, “Carnevale di Verona” e “Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco”. Tutte le domande di marchio elencate, che al momento della redazione di questo articolo non sono state pubblicate, riguardano la classe di servizi 41 con la specifica “attività culturali”. Dal registro telematico dell’UIBM si evince inoltre il deposito, nell’imminenza del venerdì grasso (10 febbraio 2026, esattamente tre giorni prima), di un modello ornamentale i cui contenuti non sono visibili ma che, considerando il titolo abbinato al deposito (“vestito Papà del Gnoco”), lasciano intuire il tentativo di ottenere un diritto di esclusiva per l’apparenza estetica della maschera codificata dalla tradizione.

Il marchio è, in estrema sintesi, un segno distintivo e in quanto tale deve essere in grado di identificare l’origine di un prodotto o servizio. Un marchio, per essere validamente registrato, deve essere non solo “nuovo”, cioè non identico ai marchi anteriori che riguardano prodotti o servizi identici o simili, ma anche dotato di capacità distintiva, cioè non corrispondente né a segni di uso comune nel commercio o nel linguaggio comune, né a denominazioni generiche di prodotti o servizi o ad indicazioni descrittive ad essi riferite.

È lecito a questo punto chiedersi se il deposito di marchi e modelli come quelli sopra elencati sia possibile e, in caso di risposta affermativa, se tale deposito abbia una reale utilità.

Entrando nel merito dei marchi depositati a fine 2025, e considerando le regole generali sopra esposte, non vi sono dubbi sul fatto che i marchi “Venardi Gnocolar” e “Carnevale di Verona” siano interamente descrittivi e che quindi su tali combinazioni nessun soggetto (pubblico o privato) possa rivendicare un diritto di esclusiva. Non ci sono, al contrario, dubbi sulla validità del marchio che riflette il nome dello stesso Comitato.

Un po’ più articolata, invece, sembra essere la situazione legata ai nomi delle maschere (“Papà del Gnoco”, “Maccherone” e “Macarone”). L’obiettivo dei depositi sembra essere quello di fare in modo che i personaggi in questione continuino ad essere gestiti dal Comitato, senza la concorrenza di entità esterne. C’è ovviamente il tema della storicità dei personaggi, che potrebbe portare a considerare tali diciture come appartenenti al linguaggio comune e, di conseguenza, non suscettibili di appropriazione a titolo esclusivo. Anche tenendo da parte questo aspetto, però, c’è da chiedersi come si possa concretamente declinare l’utilizzo di questi nomi con riferimento alle attività culturali facenti capo alla classe di servizi 41. L’ipotesi più immediata di uso di marchio con riferimento ad attività culturali è quella in cui il marchio corrisponda al nome dell’attività culturale che si organizza, e in questo caso specifico è difficile immaginare un tale utilizzo. Il diritto esclusivo conferito dal marchio registrato serve principalmente per vietarne l’uso ad eventuali terzi non autorizzati: un soggetto estraneo al Comitato che si presentasse ad una sfilata di Carnevale (a Verona o in qualsiasi altra città italiana) con un cartello recante la scritta “Papà del Gnoco” interferirebbe con il marchio a nome del Comitato o meno? Ad avviso di chi scrive qui non saremmo nemmeno di fronte ad un uso a titolo di marchio, inteso come “uso per contraddistinguere un servizio legato alle attività culturali”.

I marchi corrispondenti ai nomi delle maschere, oltre a suscitare dubbi per quanto riguarda la loro validità, sembrano quindi anche difficili da inserire nello schema previsto dalla normativa che li vede come segni distintivi di prodotti o servizi. Per quanto riguarda il modello ornamentale, poi, la normativa sia italiana che dell’Unione Europea concede al soggetto che effettua il deposito un “periodo di grazia” di un anno, nel senso che il deposito deve avvenire al massimo entro un anno dalla prima divulgazione pubblica del modello stesso. In questo caso, se il modello depositato riguardasse esattamente il vestito indossato ormai da secoli dal personaggio durante le sfilate, ci sarebbero pochi dubbi sulla nullità di tale titolo.

Un’ultima annotazione riguarda i possibili sviluppi delle procedure di registrazione. Se le domande di marchio venissero pubblicate nel Bollettino Ufficiale dell’UIBM i terzi interessati potrebbero presentare opposizione entro un termine di tre mesi. Tra i soggetti legittimati alla presentazione di un’opposizione ci sono, tra gli altri, i soggetti aventi diritto su “le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economica, nonché gli emblemi caratteristici di questi” (articolo 8, comma 3 del Codice della Proprietà Industriale). Tale disposizione è costantemente interpretata nel senso di un elenco non esaustivo ma puramente esemplificativo, e ciò lascia spazio anche alla possibilità di un’opposizione presentata da un ente pubblico a difesa di una manifestazione o di un emblema tradizionale.

Sarà interessante monitorare, nei prossimi mesi, le procedure di registrazione dei marchi e verificarne l’esito. Qualsiasi ragionamento in materia di marchi dovrebbe comunque partire dall’idea che i marchi sono segni distintivi, da utilizzare per la produzione, la commercializzazione o la promozione di prodotti o servizi che provengono da un determinato operatore commerciale. Ai marchi sono ormai attribuite dagli studiosi diverse funzioni (non solo una funzione distintiva ma anche quelle di garanzia qualitativa, pubblicitaria, evocativa ecc.) ma tra esse non sembra rientrare la funzione di prevenire un’attività altrui (in questo caso un’attività del Comune) relativa a denominazioni descrittive e codificate dalla tradizione.