La fama non è tutto. Non sempre. O perlomeno non quando si parla di marchi registrati.

È il caso della bagarre legale che ha visto contrapporsi la cantante di fama mondiale Katy Perry e la stilista australiana Katie Perry, in un testa a testa al cardiopalma durato quasi 20 anni per l’utilizzo di questo nome come marchio.

A chiudere la questione una volta per tutte ci ha pensato l’Alta Corte Australiana, che proprio in questi giorni ha concesso alla stilista di vendere i propri capi sotto il marchio “Katie Perry”, in quanto non vi sarebbe alcun rischio di confusione da parte dei consumatori tra lei e la popstar americana.

Katie Perry vs Katy Perry – Le Origini

Il casus belli affonda le sue radici nel lontano 2007, quando la fashion designer aprì l’attività registrandola con il proprio nome: Katie Perry. Ai tempi, la cantante di hit internazionali come “I kissed a Girl” o “Roar”, per citarne due, era ancora agli albori della sua incredibile carriera, e il suo nome non era ancora l’icona che è oggi.

Il successo di I Kissed a Girl

Passò un anno e, poco prima di avviare il suo primo tour in Australia, nell’ottobre 2008, il team che la seguiva creò uno shop online che vendeva il suo merchandising in tutto il mondo. Proprio in quell’anno infatti uscì il singolo I Kissed a Girl, dall’album One of the Boys, che consacrò la cantante nel gotha della musica pop. La sua canzone, infatti, raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 per 7 settimane consecutive, dominando le classifiche di 20 Paesi tra cui, appunto, Australia ma anche Italia, Canada, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Subito dopo l’uscita del singolo, ma un mese prima dell’apertura dello shop online della cantante, a settembre 2008, la stilista australiana presentò domanda per registrare il marchio “Katie Perry” per la vendita di abbigliamento.

La ricostruzione del caso

Stando alla ricostruzione del Guardian, le ostilità si aprirono nei primi mesi del 2009, proprio quando la Perry “cantante” si preparava per partire alla volta dell’Australia. I suoi legali, infatti, spedirono alla Perry “designer” una lettera di diffida, chiedendole di smettere di usare il suo nome per il marchio della nuova collezione di abbigliamento.

Nel luglio 2009 infatti il marchio “Katie Perry” fu formalmente inserito nel registro australiano, e la stilista iniziò a usarlo per la sua linea di abbigliamento e per promuovere il brand.

Dall’altra parte, il marchio “Katy Perry” della cantante di Santa Barbara (California), fu ufficialmente registrato in Australia nel novembre 2011, e non si estendeva all’abbigliamento.

Nonostante un primo tentativo di accordo tra le parti andato fallito, si arrivò a una sorta di soluzione condivisa. Alla fine, infatti, alla stilista fu concesso di conservare il proprio marchio per l’abbigliamento, mentre la cantante modificò la propria richiesta limitando il marchio Katy Perry ai settori della musica e dell’intrattenimento.

Il “ritorno di fiamma”

Poteva sembrare una fine, invece non era che l’inizio.
Col tempo, la fama di Katy Perry continuò a crescere, al pari del successo riscosso tra i fan. Parallelamente, anche il merchandising diventò sempre più importante e tra i prodotti, inevitabilmente, cominciarono a comparire anche svariati capi di abbigliamento, a partire dalle immancabili t-shirt celebrative dei vari Tour e concerti.

La reazione

Inevitabilmente, quando questi prodotti sbarcarono in Australia, la stilista non la prese benissimo. Per questo, nel 2019, la designer Katie Perry avviò un’azione legale contro la sua quasi omonima, sostenendo che il merchandising venduto durante i tour australiani della popstar (che comprendevano magliette, scarpe e accessori con i marchi “Katy Perry” e “Kitty Purry”, dal nome della gatta della cantante) violava il suo marchio registrato per l’abbigliamento.

I continui ribaltoni

Qui il caso comincia a farsi interessante anche come “precedente”, che potrebbe fare scuola per altre dispute legate alla Proprietà Intellettuale: cosa conta di più, l’anteriorità di un marchio o la fama di cui gode un certo brand/personaggio?

In prima battuta, nel 2023, i giudici dettero piena ragione alla stilista, asserendo che il suo marchio fosse stato registrato per primo, e che quindi il merchandising della cantante rappresentasse una violazione.
Salvo poi vedere questa decisione completamente ribaltata, un anno dopo, in Corte d’appello, quando i giudici decisero di avallare la tesi dei legali della cantante: questi sostenevano infatti che Katy Perry fosse già famosa in Australia e a livello internazionale nel 2008, quando fu presentata la domanda di registrazione del marchio.

Ne consegue che il nome Katy Perry avesse già acquisito una certa reputazione, anche commerciale: e proprio da questo principio nasce la decisione avversa alla designer.
Secondo la legge australiana, infatti, un marchio non può essere registrato se è idoneo a ingannare o creare confusione. Nel caso specifico, la corte ha sostenuto che il pubblico avrebbe potuto pensare che i vestiti “Katie Perry” fossero collegati alla cantante e che, di conseguenza, il marchio della stilista dovesse essere cancellato.

Il verdetto finale

L’australiana Katie Perry (oggi Katie Taylor) non si perse d’animo e certa delle proprie ragioni decise di rivolgersi direttamente all’Alta Corte australiana, che finalmente ha messo fine in questi giorni alla vicenda, dando ragione alla stilista.

I giudici infatti hanno deciso di respingere la tesi della “notorietà già acquisita” da parte della Perry cantante, asserendo che tale fama non si estendesse al settore dell’abbigliamento, ma solo all’ambito musicale.

Secondo quanto riportato da Agi, la Corte ha dunque stabilito che il marchio della cantante, insieme al distributore internazionale di merchandising Bravado, avesse violato “in modo consapevole e sistematico” il marchio della Perry fashion designer.

Concetti forti, motivati dal fatto che i giudici avrebbero osservato che la maggior parte del merchandising venduto in Australia da Perry fosse costituito proprio da prodotti di abbigliamento, nonostante la cantante avesse registrato volontariamente il marchio “Katy Perry” in svariate classi ad eccezione, proprio, dell’abbigliamento.

Conclusione

Questa vicenda dimostra ancora una volta che nel diritto dei marchi la fama conta, ma non è tutto. Anche una popstar mondiale può trovarsi a fare i conti con un principio molto semplice: chi arriva prima, e registra correttamente il proprio marchio, parte spesso con un vantaggio difficile da colmare.