Il 10 ottobre scorso è entrata in vigore la legge italiana per l’intelligenza artificiale, della quale vi abbiamo anticipato i contenuti in un precedente articolo, in cui analizzavamo il relativo disegno di legge presentato dal Governo.
A seguito di una integrazione al testo inserita dal Parlamento, la legge stabilisce che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l’attuazione della norma.
Innanzitutto, al Governo viene delegata l’individuazione delle ipotesi per le quali sia necessario dettare il regime giuridico dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale (Art. 16). Come noto, l’addestramento dei sistemi di IA è cruciale per determinarne l’efficacia pratica ma è anche critico per le possibili interferenze con la tutela dei dati sensibili, del diritto d’autore e della riservatezza del know how aziendale. Come sa chi segue questa newsletter, Il rapporto tra addestramento dei sistemi di IA e diritto d’autore è stato affrontato dal Regolamento dell’Unione Europea sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto Artificial Intelligence Act o “AIA”, cui la nuova legge nazionale si richiama esplicitamente, laddove precisa che il Governo deve esercitare la delega senza prevedere obblighi ulteriori a quanto già stabilito nel Regolamento, per gli ambiti ad esso soggetti.
Inoltre, il Governo è chiamato a stabilire quali siano i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che utilizza i suddetti dati, algoritmi e metodi matematici, nonché a individuare gli strumenti di tutela, a carattere risarcitorio o inibitorio, in caso di violazione degli obblighi stabiliti, all’interno di un apparato sanzionatorio specificamente previsto.
Un’altra delega legislativa conferita all’esecutivo concerne l’adeguamento della normativa italiana al citato Regolamento europeo, in numerosi ambiti (Art. 24). Innanzitutto, il Governo è chiamato conferire poteri di vigilanza sul rispetto del Regolamento stesso all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. Di rilievo è anche il fatto che la legge prevede che il Governo stabilisca un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia. Inoltre, si prevedono percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, sia in generale sia più specificamente da parte degli ordini professionali nei confronti dei propri membri. Sempre per ciò che riguarda i professionisti, la legge indica anche la possibilità del riconoscimento di un equo compenso per chi fa uso dei sistemi di IA, modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi.
Durante l’iter parlamentare, su alcuni aspetti del DDL sono state espresse perplessità da alcune parti interessate. In dettaglio, è stata messa in dubbio l’opportunità di concentrare il potere di vigilanza sulle questioni più critiche nelle mani dell’AgID e dell’ACN, soprattutto considerando che l’AIA assegna al Garante per la protezione dei dati personali specifiche competenze per ciò che riguarda la tutela i dati sensibili. Similmente, sono state avanzate critiche al testo per la mancata menzione del ruolo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Infine, i sindacati confederali hanno lamentato la mancata consultazione per le materie riguardanti l’uso dell’IA nelle organizzazioni lavorative e hanno evidenziato il fatto che la legge non indichi le modalità di coordinamento con la vigente disciplina che regola il controllo a distanza dei lavoratori.