Autore: Luigi Tarabbia

Una domanda che emerge con una certa frequenza, quando si parla di brevetti e diritti IP in generale, è: “Ma cosa può succedere se qualcuno mi copia?”.
Domanda apparentemente ingenua ma che – legittimamente! – nasconde tutte le preoccupazioni di chi immagina che l’entrata in un’aula di tribunale sia un po’ come “lasciar ogni speranza” di fronte alle porte dell’Inferno (magari accompagnato da un moderno Virgilio che parla un dialetto “legalese” troppo stretto per essere realmente capito).

Fortunatamente, l’allegoria dantesca funziona solo in parte, perché se è vero che le sedi giudiziarie possono trasformarsi in selve oscure, dove l’oggettività degli aspetti puramente tecnologici alla base delle invenzioni va a scontrarsi con le interpretazioni “elastiche” dei termini di diritto, è anche vero che, a differenza degli altri rami del diritto, dove si decide di fatti usualmente molto più gravi, i contenziosi di diritto industriale presentano alcune peculiarità che si possono definire come “accomodanti”.

Un esempio piuttosto articolato di contenzioso sui brevetti arriva dalla cronaca recente (fonte Quattroruote: Renault, un tribunale di Monaco sospende la vendita di Clio e Megane: ecco perché) e vede impegnati “sul campo” due veri e propri colossi dell’industria: da una parte la Casa Costruttrice francese Renault e dall’altra la Big Tech statunitense Broadcom, che stanno discutendo quella che apparentemente si potrebbe considerare una questione di “minuzie”: l’oggetto del contendere è, infatti, la presunta violazione dei diritti di un brevetto sul cosiddetto “standard Ethernet”, ovverosia su una delle tecnologie più conosciute per costruire e far funzionare le reti “fisiche” (o “via cavo”, se preferite una definizione più materialistica) di scambio dati/informazioni.

L’oggetto del contendere sembrerebbe, a prima vista, una banalità, visto che le reti Ethernet sono arcinote da anni…e quindi, in linea di principio, non potrebbero essere l’oggetto di un brevetto: ebbene, forse non tutti sanno che esiste una “specie rara” del mondo dei brevetti che risponde al nome di “SEP” (o, in forma estesa “Standard Essential Patents” – https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/sep), che è specificamente pensata proprio per le migliorie apportate agli standard tecnologici già noti, come ad esempio la struttura delle porte USB o i protocolli di trasmissione Bluetooth e così via.

Un primo insegnamento che possiamo trarre da questa lite tra giganti è che i brevetti “SEP” possono essere “posseduti” da un singolo soggetto in un mercato, ma data la loro natura di “passaggio obbligato” anche per gli altri operatori di mercato, vengono trattati secondo precise linee guida negoziali chiamate FRAND (se volete approfondire, nel link qui sopra se ne fa una buonissima spiegazione, n.d.r.) che ribilanciano le posizioni tra i due soggetti in lite.

Un’altra interessante particolarità da notare è relativa alla sospensione della vendita dei notissimi modelli “Clio” e “Megane” decisa in Aula: con buona pace degli apparati cardiaci dei dirigenti della Casa automobilistica francese, questa misura estremamente invasiva non viene applicata “tout court” ma “solo a seguito del versamento di un deposito cauzionale da parte di Broadcom” (potendo addirittura essere sospesa in caso di negoziati “positivi” conclusi tra le Parti o, al contrario, se si procedesse in appello/secondo grado con la causa).

Il “fermo vendita condizionale” sulle automobili è un indice del fatto che molto spesso le cause che trattano brevetti e marchi vengono condotte per evitare troppi danni operativi alle Parti, che nella grandissima maggioranza dei casi sono operatori di mercato (anche di rilevanti dimensioni!) che potrebbero subire gravi ripercussioni economiche, con “effetti a cascata” altamente indesiderati anche al di fuori dell’aula di tribunale stessa.

Il versamento del deposito cauzionale è un ulteriore elemento interessante su cui dare qualche spunto, sia perché rappresenta – paradossalmente! – un notevole vincolo al fair play della “accusante” nei confronti della “accusata”, sia perché è indice di una ben precisa scelta strategica nel “localizzare geograficamente” il procedimento legale. Se infatti ci fate caso, una parte è francese, l’altra parte è statunitense… ma la causa viene radicata in Germania, dove è necessario (almeno per questo tipo di giudizi in aula) stabilire un “valore monetario di causa” che deve letteralmente essere messo sul tavolo, scoraggiando quindi la temerarietà di certe azioni legali.

Un’ultima (ma non meno importante) osservazione da fare è quella della negoziazione: non è infatti infrequente nei processi a base di brevetti, marchi o altre “privative industriali”, che sia lo stesso corpus giudicante a proporre alle Parti di cercare un accordo, e questo per l’evidente natura del contenzioso (in cui in genere non si stanno valutando crimini o reati di tutt’altra gravità!) ma anche, nel caso di cronaca che stiamo discutendo, per la natura specifica del brevetto azionato, che di fatto è regolamentato proprio per dare ampio spazio ad una “composizione amichevole”.

Insomma, come si vede dalla cronaca, anche quando i “giganti” litigano tra loro, la realtà dei fatti è spesso meno “spettacolare” o, se vogliamo, meno tragica di come potrebbe apparire, lasciando ampio spazio a soluzioni che non rovinino la reputazione o la capacità operativa delle Aziende che si scontrano in tribunale: la morale è che “le cause” non sono per forza così brutte come le si dipinge sui giornali… a patto che vengano viste ed inquadrate con il giusto approccio (magari con l’aiuto di una guida, che non avrà l’alloro intrecciato in testa, ma che, come uno dei nostri professionisti in Bugnion, ha una solida esperienza sul tema).