
Chi di noi non si è mai misurato durante l’adolescenza con il cubo “magico” di Rubik, un rompicapo capace di mettere a dura prova le capacità di logica, analisi e sintesi di molti. Pochi erano quelli capaci di risolverlo in pochi secondi.
La storia del Cubo conta, oggi, più di cinquant’anni.
Tutto nasce dall’ossessione di un architetto e professore ungherese, Erno Rubik, che, lavorando su un modello tridimensionale di movimento da mostrare ai suoi studenti, dopo mesi di tentativi con blocchi di cubi fatti di legno e carta, tenuti insieme da colla e piccole strisce adesive, arriva a costruire un prototipo del cosiddetto Cubo Magico.
Ciò che colpisce del cubo magico, a parere del suo ideatore, non è l’oggetto in sé, ma il seguito che ha avuto, influenzando più di una generazione, riuscendo ancora nel 2018 a vendere 350 milioni di esemplari.
Nel 2020, l’azienda canadese Spin Master Toys Corp. ha acquistato i diritti sul Cubo per 50 milioni di dollari dalla consociata UK ed avviato una politica di protezione dei diritti di proprietà intellettuale sullo stesso piuttosto aggressiva, valendosi, tra le altre, delle registrazioni di marchio dell’Unione Europea già ottenute sulla forma tridimensionale o bidimensionale del Cubo, in varie combinazioni cromatiche ed avviando iniziative contro realtà che commercializzavano giocattoli in presunta contraffazione.


La scelta del marchio 3D puo’ essere comprensibile per un oggetto che presenta una forma che, negli anni, ha acquisito una chiara riconoscibilità e, dunque, potrebbe godere della solida difesa riconosciuta al marchio registrato, ben più solida di quella propria del disegno /modello.
Tuttavia è noto che, tra gli altri, lo stesso sistema EU pone quali limiti alla registrazione di una forma come marchio quelli connessi alla funzionalità tecnica della stessa.
Proprio questa contrapposizione di esigenze viene in risalto nella querelle giunta all’esame del tribunale UE di prima istanza lo scorso 9 luglio 2025, nella causa T-1170 del 2023.
Questa sentenza ha da subito attratto la mia attenzione in quanto, qualche anno fa, sono stato coinvolto, per conto di un cliente italiano, in una vertenza proprio contro Spin Master Toys, per una presunta violazione dei citati marchi UE sulla forma del Cubo (la controversia si è poi chiusa con un accordo).
La sentenza del Tribunale UE origina da quattro domande di dichiarazione di nullità di marchi UE, aventi ad oggetto il Cubo, in varie declinazioni cromatiche, presentate dalla società Verdes Innovation spagnola.
La questione di diritto era centrata sul limite di cui all’articolo 7, num. 1, lett. e, par. (ii) del regolamento EUTM 207/2009, il quale vietava la registrazione come marchio di segni che consistono esclusivamente nella forma di prodotti necessaria ad ottenere un risultato tecnico.
Il Tribunale UE, nel proprio percorso argomentativo, anzitutto, sottolinea che la finalità della norma è quella di evitare esclusive potenzialmente perpetue su aspetti tecnici o funzionali di una forma. Di conseguenza, nelle domande di marchio riguardanti una forma è decisiva, più che in altri casi, l’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio, valutandone, poi, caso per caso, la loro eventuale valenza funzionale/tecnica o puramente decorativa.
Né, secondo il Tribunale, potrebbe aggirare il limite dell’art. 7 un valore anche estetico e decorativo di un eventuale caratteristica della forma, che, tuttavia, è prima di tutto tecnica.
Per tale identificazione nel caso di specie, il Tribunale recepisce quella adottata dalla Commissione dei Ricorsi EUIPO in secondo grado e dalla Corte di Giustizia UE in un precedente analogo del 2019, come quella di un ‘gioco che consiste nel completamento di un puzzle tridimensionale a colori ed a forma di cubo, generando sei superfici di diverso colore’.
Il Tribunale, in particolare, rigetta l’argomento che voleva la differenziazione in sei colori delle varie facce del cubo (e dei singoli mattoncini) come sufficiente ad uscire dal divieto di cui all’articolo 7, giudicando anche questa caratteristica comunque dotata di una finalità primariamente funzionale.
Il Tribunale ha quindi concluso per l’annullamento del marchio oggetto di contestazione.
Questa decisione, seppur non definitiva, si aggiunge ad una dello stesso segno già resa dalla Corte di Giustizia UE nel 2019 per motivi del tutto analoghi.
Staremo a vedere se, nonostante tali insuccessi, la Spin Master rimarrà convinta della validità della forma del cubo come marchio tridimensionale, appellandosi nuovamente alla Corte di Giustizia, o se invece comprenderà che la tutela della forma come marchio rimane, come il Cubo, un vero ‘rompicapo’.