Dal 1° gennaio 2021 i diritti di Proprietà Intellettuale conseguiti in base alla normativa dell’Unione Europea non hanno più validità nel Regno Unito ma la continuità della loro tutela è garantita da corrispondenti diritti a livello nazionale.

Per effetto della Brexit, il Regno Unito – ma non l’Irlanda del Nord – è divenuto un Paese terzo anche agli effetti della normativa delle Indicazioni Geografiche (in tale espressione sono incluse DOP, IGP e STG). Riportiamo qui di seguito le novità più significative:

  • Le IG che erano registrate nell’UE alla data del 31 dicembre 2020 continuano ad essere protette nel Regno Unito senza riesame, senza che sia necessario presentare una nuova domanda e gratuitamente. La protezione durerà fintanto che le IG saranno protette nell’UE.
  • Le IG che erano allo stato di domanda nell’UE alla data del 31 dicembre 2020 non coprono più il Regno Unito (ma continuano a coprire l’Irlanda del Nord), così come tutte le nuove domande di IG dell’UE presentate dopo il 31 dicembre 2020.
  • Per essere protette anche nel Regno Unito, le IG dell’UE che erano allo stato di domanda alla data del 31 dicembre 2020 e le nuove domande di IG dell’UE dovranno essere oggetto di autonoma domanda nel Regno Unito in base alla nuova procedura nazionale prevista da tale Paese.
  • I tradizionali simboli dell’UE potranno continuare ad essere usati nella commercializzazione nel Regno Unito dei prodotti alimentari e agricoli contraddistinti da IG dell’UE registrate alla data del 31 dicembre 2020 ma a partire dal 1° gennaio 2024 tali simboli dovranno essere accompagnati dai nuovi simboli adottati nel Regno Unito già dal 1° gennaio 2021 per tutte le nuove domande nazionali UK. L’uso dei simboli inglesi è obbligatorio per tutti i prodotti alimentari ed agricoli le cui IG sono registrate in UK, ad accezione di vini e bevande spiritose.