Articolo pubblicato in Bugnion News n.36 (Settembre 2019)

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una interessante decisione in ambito brevettuale, in data 14 Agosto 2019.

Nella decisione la Corte attribuisce pieno effetto retroattivo alla protezione conferita da un brevetto europeo validato in Italia, nella versione modificata dopo la concessione, laddove le modifiche sono state effettuate sulla base di descrizione e disegni.

La decisione propende quindi in senso favorevole ai titolari di brevetti, vincolando i terzi, anche prima della pubblicazione ufficiale della modifica, a rispettare l’esclusiva brevettuale nella versione modificata, anche laddove la modifica sia basata su elementi non presenti nelle rivendicazioni al momento della concessione, e si sia rilevata decisiva per la validità del brevetto.

Con la decisione la Suprema Corte ritiene che i diritti dei terzi sarebbero adeguatamente tutelati dal divieto di aggiunta di materia.

Inoltre, la decisione fa presente che la limitazione sia stata suggerita precedentemente dal CTU in modo che risultasse chiaro e inequivocabile che la superficie interna della guida d’onda che collega le due aperture avesse «una convergenza progressivamente e continuativamente crescente dalla prima verso la seconda apertura».

Pertanto, la modifica, per rendere valido il brevetto in termini di originalità, sembra aver operato anche sul piano della chiarezza.

Da ciò, sempre a vantaggio dei titolari dei brevetti, sembrerebbe derivare un onere sui terzi di considerare, ai fini della validità del brevetto, anche eventuali modifiche che, per la loro finalità di maggiore chiarezza nella definizione dei confini della protezione, potrebbero essere più sottili e meno prevedibili.

Inoltre, la Corte motiva la decisione riguardante la retroattività del brevetto modificato dopo la concessione con riferimento al protocollo interpretativo dell’Art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, ritenendo che il bilanciamento fra l’equa protezione del titolare e la ragionevole certezza del diritto dei terzi sia a tal fine rilevante.

In accordo a questa impostazione, pertanto, il bilanciamento di interessi non opererebbe soltanto sul piano dei confini della protezione del brevetto, ma anche, a favore del titolare del brevetto, sull’aspetto temporale dell’efficacia dei cambiamenti che tali confini hanno subito per volontà unilaterale del titolare.

© BUGNION S.p.A. – Settembre 2019