Chi trascorre anche solo pochi giorni in Romagna finisce per vivere l’esperienza della piadina appena fatta, da gustare in una pausa veloce in spiaggia, tra gli angoli street-food dei centri storici o nei locali più moderni.

Dalle farciture tradizionali – con squacquerone e rucola, prosciutto crudo o salumi tipici – agli abbinamenti più creativi, fino alle versioni dolci con crema di cioccolato o marmellata, la piadina calda e fragrante racconta una storia di sapori e convivialità che accompagna intere generazioni e conquista i turisti. Lo stesso Giovanni Pascoli, nei suoi scritti sulla vita e le abitudini dei concittadini romagnoli, ne evidenziava l’importanza nella quotidianità e nella cultura locale. 

Una pratica così radicata ha trasformato il termine “piadina” in un vero e proprio simbolo della Romagna. Tanto che, nel 2014, la “Piadina Romagnola” è stata registrata come Indicazione Geografica Protetta (IGP), con un disciplinare che ne definisce con precisione ingredienti e modalità di preparazione, tutelandone l’identità e il legame con il territorio.

Questa specialità non rappresenta più soltanto gusto e tradizione, dunque, ma, grazie alla registrazione come IGP, ha assunto anche rilievo giuridico. Un esempio recente è il caso dell’annullamento, in Francia, del marchio “Piadina”, registrato, dal 2000, dalla società Svizzera Renzi AG.

È sorprendente che, in passato, il termine “Piadina” abbia potuto essere registrato come marchio; oggi non sarebbe possibile, a causa della sua natura descrittiva. All’epoca, con Internet e social ancora poco diffusi, la dicitura è evidentemente sembrata abbastanza distintiva, almeno agli occhi dell’Ufficio locale.

La decisione dell’Ufficio francese (INPI), che ha decretato l’annullamento del marchio sopra citato, evidenzia il delicato equilibrio tra tutela dei marchi individuali e protezione delle IGP, in un caso che mostra un’interazione insolita tra gli stessi. Per orientarsi, è utile comprendere le differenze tra questi diritti. 

Il marchio individuale è un diritto privatistico che consente a un operatore di distinguere i propri prodotti da quelli di altri, impedendo a terzi l’uso di segni uguali o affini: è un diritto di esclusiva.

L’IGP è, invece, un diritto collettivo, di natura pubblicistica, che tutela il nome di un prodotto legato a un territorio e che può essere utilizzato da tutti i produttori che ne rispettino il disciplinare.

In questo sistema, un marchio non può essere descrittivo, perché l’esclusiva non può impedire ad altri imprenditori di utilizzare un termine di uso comune.

L’IGP, al contrario, è spesso costituita proprio dalla combinazione di un nome generico con un nome geografico e gode di una protezione ampia, nonostante la descrittività. La tutela riguarda il nome nel suo complesso, in questo caso “Piadina Romagnola”, mentre la componente generica, “piadina”, deve, comunque, rimanere nella disponibilità di tutti, anche di chi non rispetti un disciplinare.

Pur rispondendo a logiche diverse, marchi e IGP possono entrare in conflitto e, negli anni, il legislatore europeo ha progressivamente chiarito i criteri per disciplinarne i rapporti. Nello specifico, il Regolamento UE n. 1143 del 2024, per il settore agroalimentare e il Regolamento n. 2411 del 2023, per le nuove IGP dei prodotti artigianali e industriali, hanno codificato criteri in precedenza rimessi alla giurisprudenza.

In generale, l’IGP impedisce la registrazione di marchi successivi che la riproducano o la evochino. Solo un marchio notorio, se anteriore, può, a sua volta, ostacolare la registrazione di una IGP successiva. In alcuni casi, infine, un marchio anteriore non notorio, può coesistere con l’IGP successiva, se registrato e utilizzato in buona fede e a certe condizioni.

Chiariti questi aspetti, è più semplice comprendere perché, nel caso della “Piadina”, il conflitto tra IGP e marchio sia stato affrontato da una prospettiva particolare.

Non potendo invocare l’anteriorità della IGP, registrata solo nel 2014, e non trattandosi di un uso indebito della denominazione “Piadina Romagnola” su prodotti non conformi al disciplinare, poiché il marchio riproduceva solo la parte generica della IGP, il Consorzio di tutela ha chiesto all’INPI la decadenza del marchio “Piadina”, registrato nel 2000, sulla base della sopravvenuta perdita di distintività, la c.d “volgarizzazione”.

L’INPI ha riconosciuto sia l’uso effettivo del marchio da parte del titolare sia la sua iniziale capacità distintiva. Tuttavia, le prove fornite dal Consorzio hanno mostrato come, almeno dal 2003, il pubblico francese utilizzasse il termine “piadina” come denominazione generica di un prodotto tipico italiano, un fenomeno favorito dall’assenza di reazioni adeguate da parte del titolare.

Per questo, l’INPI ha dichiarato la decadenza del marchio, stabilendo che gli effetti fossero retroattivi, ma, solo a partire dal 24 ottobre 2014, data di registrazione della IGP. L’IGP, dunque, si è rivelata utile come parametro temporale oggettivo per stabilire da quando la componente generica “piadina” fosse riconoscibile, al punto da far perdere la capacità distintiva al marchio.

La vicenda evidenzia un principio fondamentale, nella tutela dei marchi, che non trova un parallelo nelle IGP: l’onere del titolare di prevenire la volgarizzazione del segno. Non basta registrare e usare il proprio marchio; è necessario adottare tutte le misure ragionevoli per evitarne la volgarizzazione. Ciò implica monitoraggio costante, interventi contro gli usi impropri quale termine generico, campagne informative, e, più in generale, ogni azione idonea a preservarne la distintività.

Nel caso in esame, l’inerzia del titolare, su questo fronte, ha contribuito a determinare la perdita di capacità distintiva del marchio mentre lo stesso rischio non riguarda le IGP che, nate come denominazioni descrittive, non possono decadere per volgarizzazione.

Anche la collaborazione tra Stati, nella tutela delle IGP, emerge dalla vicenda come elemento imprescindibile per garantire una protezione efficace e valorizzare patrimoni condivisi oltre i confini nazionali.

Il ruolo specifico e, in questo caso atipico, che ha avuto l’IGP “Piadina Romagnola” dimostra concretamente come le IGP, oltre a proteggere qualità, identità territoriale e tradizione, possano contribuire a garantire che un prodotto condiviso rimanga davvero condiviso.