Articolo pubblicato in Bugnion News n.23 (Luglio 2017)

L’acquisto di una delle varietà di mele che colorano i banchi dei nostri supermercati è solo in apparenza un gesto banale. Esso è, in effetti, l’ultimo passo di un processo di ricerca che inizia in vivaio e termina sulle nostre tavole che richiede notevoli investimenti in termini di tempo e risorse economiche (si parla di un mercato che sfiora i 300 miliardi di Euro l’anno).

Il sistema di privativa su varietà vegetali, sia a livello nazionale che dell’Unione Europea, ha proprio l’obiettivo di incoraggiare tale ricerca attraverso l’attribuzione al costitutore (creatore della varietà vegetale) di un diritto di esclusiva (privativa su ritrovati vegetali) di notevole durata (fino a 30 anni per determinate specie) il quale può essere, altresì, oggetto di licenza e, dunque, di profitto.

Il sistema favorisce, inoltre, lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, promuovendo allo stesso tempo la diffusione di specie che richiedono un minore utilizzo di agenti chimici in quanto naturalmente resistenti ai parassiti, senza che sia necessario ricorrere ad alcun intervento diretto sul DNA del materiale vegetale attraverso l’ingegneria genetica (come accade per gli OGM).

Tuttavia, l’iter di creazione e registrazione di una varietà vegetale può essere lungo e articolato. In effetti, la creazione e stabilizzazione di una varietà vegetale può richiedere più di dieci anni. Inoltre, a differenza di quanto accade per altri titoli di proprietà intellettuale, la concessione di una tale privativa richiede la coltivazione ed osservazione della varietà candidata durante un numero di cicli riproduttivi che può variare a seconda della specie, arrivando a richiedere più di cinque anni. A livello dell’Unione Europea, l’UCVV (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, con sede ad Angers, Francia) effettua tale esame attraverso uffici nazionali selezionati.

La procedura può presentare complessità talvolta inaspettate come accaduto per la varietà di mela “Gala Schnitzer”, al centro di una controversia che ha coinvolto principalmente il suo costitutore e l’UCVV e che si è protratta per ben diciassette anni.
La disputa, che ha recentemente visto l’intervento dell’Avvocato Generale dell’Unione Europea (Causa C-625/15, ECLI:EU:C:2017:23), interessa una mutazione della celebre mela “Gala Royal”, varietà di ampio successo commerciale da cui derivano ulteriori mutazioni anch’esse presenti sul mercato (Gala Mema, Gala SchniCo).

Il motivo del contendere nel caso Gala Schnitzer riguarda questioni di natura procedurale relative all’esame della varietà, ma che, in definitiva, hanno anche natura sostanziale. Difatti, Il motivo principale del rifiuto della domanda di privativa per tale varietà vegetale risiede nel fatto che la “Gala Schnitzer”, quando osservata in sede di esame non è risultata sufficientemente distinta rispetto ad altre varietà già esistenti, in virtù della presenza di striature simili a quelle di altre mele, al contrario di quanto avverrebbe quando tale varietà di mele viene coltivata nella propria regione d’origine, il Tirolo, dove le striature sarebbero più accentuate.

Bisogna, difatti, considerare che la privativa su ritrovati vegetali deriva dall’esame di materiale vivo, le cui caratteristiche possono cambiare in base a fattori ambientali quali temperatura, composizione del terreno, condizioni atmosferiche.

È dunque questo il nodo gordiano della questione, come osservato anche dall’Avvocato Generale e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Conclusioni dell’avvocato Generale del 18/01/2017, par. 97 e Sentenza del 08/06/2017, Gala Schnitzer, C-625/15, ECLI:EU:C:2017:23, punto 54): la protezione conferita dal sistema di privativa si riflette su di un materiale mutevole, fluido, che deve essere allo stesso tempo esaminato sulla base di criteri e schemi fissi, determinati dalla legge o da pratiche riconosciute a livello internazionale (i c.d. protocolli), se si vuole assicurare la certezza del diritto attribuito al costitutore. Difatti, perché il diritto di esclusiva su di un ritrovato vegetale sia esercitato in modo corretto, è necessario che sia possibile individuarne in modo preciso le caratteristiche salienti. Al contrario, se le caratteristiche della varietà fossero condizionate dal territorio di coltivazione della stessa, il costitutore non potrebbe impedire la contraffazione della propria varietà, poiché non sarebbe in grado di determinarne i caratteri ed, in definitiva, l’ambito di protezione del diritto concesso dall’UCVV.

Come accade anche per i marchi dell’Unione Europea, la privativa su varietà vegetali è valida nei ventotto Stati membri dell’Unione e tale dimensione territoriale costituisce un aspetto che può influenzarne l’ambito di protezione. Difatti, così come la concessione di un marchio dell’Unione Europea può scontrarsi con registri linguistici ed etici differenti a seconda del Paese di riferimento, così l’esame di varietà vegetali può presentare risultati non omogenei nel caso in cui le caratteristiche della stessa siano influenzate dalla variazione dei fattori ambientali legati al Paese di coltivazione. In casi come quello di “Gala Schnitzer” vi è da riflettere sull’opportunità di richiedere una protezione ristretta a quei territori dove la varietà mostra le caratteristiche soddisfacenti.

Ad oggi, il dibattito è tutt’altro che risolto e vede tuttora la necessità di una maggiore compenetrazione tra esigenze contrastanti derivanti dalla peculiare natura del diritto di esclusiva conferito su varietà vegetali, nonché dalla portata della protezione approntata a livello nazionale e dell’Unione Europea.

© BUGNION S.p.A. – Luglio 2017