Skyline with water travel in West Palm Beach, USA

Non bastavano le sfide (e le sfortune) giudiziarie di Donald Trump nel tentativo di ritornare alla Casa Bianca. Di recente, anche il suo tentativo di ritagliarsi uno spazio nel mondo digitale si è rivelato più arduo del previsto.

La battaglia per l’accaparramento dei nomi a dominio, si sa, è una lotta senza quartiere, in cui anche le società più strutturate e con alle spalle la protezione più capillare garantita dai loro portafogli marchi, trovano spesso difficoltà nel tentativo di recuperare domini ritenuti in violazione dei propri diritti.

Oggetto del contendere per l’ex-inquilino della Casa Bianca erano i due domini “mar-a-lago.com” e “maralago.com”, corrispondenti al nome della fastosa residenza di Palm Beach, Florida, di proprietà del tycoon. Trionfo di esuberanza decorativa in stile moresco, la villa era stata prima rifugio invernale dell’ereditiera e socialite Marjorie Merriweather Post e poi dimora privata di Trump; negli anni ’90, è stata poi trasformata in un esclusivo club riservato agli happy few, per fronteggiare un periodo di tribolazione economica dell’ex presidente.

Il nome della villa era stato depositato come marchio negli USA prima come “THE MAR-A-LAGO CLUB”, nell’aprile 1997 (ma rivendicando un uso in commercio risalente al 1994) e, poi, nel 2009 come “MAR-A-LAGO” (con primo uso in commercio rivendicato al 2008). DTTM Operations LLC, società affiliata alla The Trump Organization e incaricata della tutela dei marchi del magnate, ha quindi acquisito le registrazioni e, nel 2023, ha avviato le procedure per il recupero dei domini tramite il WIPO Arbitration and Mediation Center.

Premettiamo che la WIPO, o World Intellectual Property Organization, è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite dedicata alla tutela della proprietà intellettuale a livello globale. Nelle dispute sui nomi a dominio, la WIPO fornisce un sistema di arbitrato per risolvere i conflitti legati ai diritti di marchio su Internet.

La Policy che regola queste dispute delinea criteri specifici per il recupero di un nome a dominio. Il dominio deve infatti essere:

  • identico o estremamente simile ad un diritto anteriore,
  • l’attuale detentore non deve avere diritti legittimi sul dominio stesso e
  • deve esserci evidenza di una registrazione e uso del dominio in mala fede. Quest’ultimo punto include situazioni in cui il dominio è stato acquisito per rivenderlo a un prezzo esorbitante, usato per bloccare il titolare del marchio dall’utilizzare il segno in un dominio corrispondente o per attrarre ingannevolmente traffico web per trarne un vantaggio economico.

Nel corso dei procedimenti è emersa una spiegazione alquanto curiosa per la scelta dei nomi dei due domini. È infatti emerso che il proprietario originale dei domini, tale Marc Quarius, li aveva registrati nel marzo e nel maggio del 1997 per commemorare i suoi tre amati animali domestici scomparsi: il cane “Marq”, la papera “Alfred” e il gatto “Lag”. Bizzarramente, le iniziali di questi animali compongono proprio “MAR-A-LAGO”.

Per anni, i domini sono stati associati ad un sito-memoriale ricco di contenuti che celebravano le loro vite. Tuttavia, il reindirizzamento è stato poi modificato per puntare a una pagina che proponeva delle “odi al pianeta Terra”. Infine, il Sig. Quarius ha ceduto il dominio “maralago.com” a un terzo, che ha eliminato qualsiasi collegamento con il precedente sito web.

I legali di Donald Trump hanno fatto leva sull’assenza di diritti o titoli sui due domini e sulla mala fede nel loro uso per richiederne la riassegnazione alla sua società. Tuttavia, è emerso nel corso dei procedimenti che, nel caso di “maralago.com”, il dominio non rinviava ad alcun sito web e, nel caso di “mar-a-lago.com”, rinviava ad un sito senza alcun riferimento alla residenza o al club di Palm Beach. Nessuno dei due titolari aveva poi associato ai siti web una qualche attività commerciale (eccetto un contributo volontario per il mantenimento del sito che l’originario titolare di entrambi i domini aveva richiesto in passato agli utenti). Inoltre, i titolari si erano giustificati citando esempi di altri usi dello stesso nome in contesti geografici o commerciali negli States, spiegabili con il significato puramente descrittivo dell’espressione “Mar-a-lago” in spagnolo (ossia, “dal mare al lago”). Questo nome, infatti, descrive perfettamente la posizione della residenza, situata tra l’oceano Atlantico (il “mare”) e il Lake Worth Lagoon (il “lago”).

In entrambi i casi, il Panel ha scartato l’ipotesi di mala fede, ritenendo infondate le pretese di Trump. In particolare, nel caso del sito di “mar-a-lago.com”, ha stabilito che il suo uso non configura un caso di cybersquatting, ovvero la pratica di registrare nomi di dominio corrispondenti a marchi noti per rivenderli a un prezzo elevato. Pare inoltre che l’ex Presidente non sia riuscito a fornire prove sufficientemente convincenti di un uso consistente del proprio marchio prima della registrazione del dominio; il primo deposito del segno “MAR-A-LAGO” come marchio era infatti avvenuto solo dopo la registrazione del dominio.

In entrambi casi, in generale, le argomentazioni della ricorrente non sono riuscite a prevalere su quelle dei titolari dei domini, il che è un bel dire, considerato che la loro difesa si basava sulla commemorazione di tre animali domestici scomparsi.

Le decisioni illustrate sono un esempio lampante degli ostacoli che un’azienda può incontrare nella protezione dei propri marchi nel settore dei domini e forniscono diversi spunti di cui tenere conto ogni volta che si decide di procedere con un tentativo di recupero di un dominio:

  • La procedura amministrativa di riassegnazione non è concepita per giudicare tutte le possibili controversie e l’assenza di poteri istruttori (più tipici di un giudice) da parte del Panel può spesso portare a esiti sfavorevoli per il titolare di un marchio;
  • La titolarità di un diritto di esclusiva su un marchio che precede la registrazione del dominio non è sempre sufficiente a garantirne il recupero: il ricorrente deve infatti disporre anche di prove solide a sostegno dell’uso del proprio marchio anteriore, specialmente se intende agire sulla base di un diritto di fatto (o un common law trademark)
  • Il ricorrente non si può limitare ad affermare la generica mancanza di diritti o titoli su un dominio da parte del suo titolare, ma deve invece fornire indizi capaci di convincere il Panel che questa può essere l’unica conclusione possibile nel singolo caso.

Per il magnate del mattone, diventato una figura iconica a Manhattan, quelle descritte sono senza dubbio battute d’arresto brucianti.

Il lato positivo? Potrà trovare consolazione e affrontare questi contrattempi dal comfort della sua maestosa residenza a Palm Beach…