Articolo pubblicato in Bugnion News n.34 (Maggio 2019)

La brevettabilità di innovazioni la cui attuazione avviene principalmente per mezzo di programmi software continua a rappresentare una questione di interesse. Ciò è correlato alla diffusione sempre più ampia dei programmi software nel processo innovativo di svariati campi tecnologici. Certamente, almeno di base, un procedimento puramente astratto, realizzato con un programma software, non è brevettabile. Ciò che può aprire il mondo della tutela brevettuale a questo tipo di innovazioni è l’identificazione di un effetto  tecnico che il software permette di ottenere.

Essendo la funzione di un programma software necessariamente quella di permettere ad uno o più utenti di fruire dei vantaggi derivanti dalla automatizzazione almeno parziale del procedimento tecnico, le possibilità di brevettazione sembrano essere più strettamente correlate, almeno rispetto alle invenzioni più tradizionali, alla novità del problema che tale procedimento tecnico è atto a risolvere.

Per quanto riguarda le invenzioni più tradizionali, la brevettabilità dell’invenzione può in un certo senso essere considerata indipendente dalla novità del problema che l’invenzione intende superare. Per quanto riguarda invece le invenzioni la cui attuazione poggia principalmente sull’uso di programmi software, essendoci un impedimento di legge che vieta  la brevettabilità di queste ultime “in quanto tali”, il grado di novità del problema che il procedimento tecnico risolve può facilmente rivelarsi un fattore decisivo.

Un altro fattore che può rivelarsi importante per la brevettabilità di un programma software è come e quanto il summenzionato procedimento tecnico è studiato per poter essere automatizzato mediante il programma medesimo, quasi a prescindere dalle caratteristiche specifiche, eventualmente innovative, dello stesso programma. In questo modo il software stesso può essere considerato quasi soltanto come un ausilio per rendere pratica e/o comoda l’implementazione del procedimento, che brevettualmente parlando diventa il cuore dell’invenzione.

Considerato quanto sopra relativamente alla brevettabilità delle stesse, l’eventuale tutela brevettuale delle invenzioni realizzate mediante programmi software offre alla tutela autoriale (derivante dal diritto d’autore) dei medesimi programmi software aspetti di maggiore praticità.

Nonostante la protezione conferita dal diritto d’autore copra il software indipendentemente dal procedimento tecnico per il quale è stato specificamente progettato, la tutela del diritto d’autore è più difficile da dimostrare e, da un punto di vista delle caratteristiche strettamente informatiche, più limitata rispetto a quella brevettuale.

In quanto al primo punto, non essendo un diritto titolato, occorre dimostrare in giudizio l’esistenza del diritto e la legittimazione del titolare.

In quanto al secondo punto, nel software complessivo per il quale si riesce a dimostrare l’esistenza del diritto d’autore potrebbero essere presenti parti di programma non essenziali la cui mancanza nel codice potenzialmente illecito potrebbe portare anche ad escludere la violazione del diritto. Oppure, il programma potenzialmente illecito potrebbe essere scritto in un altro linguaggio senza influire sul conseguimento degli effetti di quello protetto.

La tutela brevettuale, pur richiedendo come detto sopra di vincolare il programma software al procedimento tecnico conferisce una tutela più concettuale, ovvero più mirata anche soltanto a ciò che rappresenta il cuore dell’invenzione, a prescindere quindi dalle caratteristiche di dettaglio che saranno presenti nel prodotto software commercializzato e che, ovviamente, si dovrà aver cura di non inserire nelle rivendicazioni del brevetto.

Del resto, se al titolare del brevetto interessa perseguire la violazione del suo diritto sul software in senso lato, molto probabilmente anche il software incorporato nel prodotto che si suppone illecito produrrà gli stessi effetti del software protetto nel brevetto.

Pertanto, la limitazione di procedimento necessariamente presente nel brevetto è in realtà meno influente  in relazione alle condotte che probabilmente il titolare desidererà impedire mediante il brevetto stesso.

Tale limitazione, al contrario, si può rivelare utile nella misura in cui occorrerà dimostrare l’esistenza della violazione sommariamente in una fase preliminare ad un eventuale giudizio, fase in cui è molto importante metter in luce principalmente l’identità di risultati fra ciò che si ritiene sia illecito e lo scopo di protezione del brevetto.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2019