In Italia, come da definizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con il termine "varietà vegetale" "si intende un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie".

La tutela di queste nuove varietà si ottiene depositando una domanda di brevetto ma per poter ottenere un diritto di esclusiva (attraverso il deposito di una domanda di privativa di nuova varietà vegetale), queste piante devono rispettare determinati requisiti:

  • Novità: la varietà si intende "nuova" quando, alla data di deposito della domanda, non è stata commercializzata da oltre un anno sul territorio nazionale (e da almeno quattro anni in qualsiasi altro Stato). Nel caso di alberi e viti la forbice aumenta fino a sei anni.
  • Distinzione: una varietà si reputa distinta quando si differenzia nettamente da qualsiasi altra varietà conosciuta.
  • Omogeneità: una varietà si intende omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti.
  • Stabilità: una varietà si può definire stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati anche in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

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