Autore: Vieri Canepele

Articolo pubblicato in Bugnion News n.31 (Novembre 2018)

Davvero il Food è uno dei settori nel quale le forme di protezione e tutela dei diritti IP risultano più stratificate e multiformi.

Registrazioni per marchi di vario tipo, patronimici, generali e speciali, etichette, forme dei prodotti ma anche su marchi di ‘ultima generazione’ (olfattivi, multimediali es.) sono ormai diffusissime. E a ben vedere, dovremmo dire, posto che possono davvero fare la fortuna dell’azienda italiana che commercializza su scala globale (vedi il caso della Ferrero) e compensare alcune criticità ‘dimensionali’ che scontano diverse società tricolori.

La qualità che sopperisce alla quantità.

A fianco dei marchi, c’è anche la protezione del design, dell’aspetto, che interessa tanto il prodotto in sé quanto il packaging dello stesso, su cui le aziende sembrano investire sempre di più. Ed anche qui a ben vedere, dato che il packaging è il primo elemento di ‘comunicazione’, che incontra o meno il favore del consumatore, prima e spesso anche a prescindere dal prodotto di cui si tratta.

Vicine ma su un piano nettamente distinto rispetto ai ‘segni distintivi’ dati dai marchi e design, troviamo le denominazioni geografiche (D.O.P. e I.G.P. e S.T.G. anzitutto), che i Consorzi stanno imparando ad utilizzare sempre di più in chiave difensiva anche fuori dai confini nazionali ed europei, seppur con non poche difficoltà.

Con le D.O. certamente si devono menzionare i marchi ‘collettivi’ e quelli (di recente aggiornamento a livello europeo) di ‘certificazione’, che rappresentano valide forme di protezione e valorizzazione collettiva delle qualità del prodotto (v. anche il recente decreto che approva il logo di ‘Prodotto di Montagna’).

Vedremo poi se e come funzioneranno le ulteriori forme di valorizzazione che valgono però come essenziale strumento di marketing, anche di eventi, quali ‘The Extraordinary Italian Taste’, o la De.Co. (Denominazione Comunale di Origine).

Sull’altra sponda, quella del contributo ‘tecnico’, poi, rimangono i brevetti, comunque abbastanza sviluppati in campo alimentare.

C’è una tutela però che oggi, nell’epoca del ‘talent’ culinario, proposto in varie forme e spesso in prime time, dovrebbe essere oggetto di maggiore interesse da parte delle aziende e degli chef, che spesso sono il ‘motore pulsante’ dei processi industriali se non (anche) liberi produttori in proprio e spesso unici conoscitori degli insegnamenti gastronomici che stanno alla base del prodotto.

Questa tutela riguarda le ricette ed i piatti, visti dalla prospettiva del diritto d’autore.

Ma che c’entra il diritto d’autore con la cucina?

Eppure, la legge sul diritto d’autore tutela (art. 1 e 2 L. 633/1941)), le “opere dell’ingegno di carattere creativo…che costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.

Quindi la creatività (intesa come una certa ‘originalità’, anche se il termine non è del tutto proprio in tale contesto) e l’espressione della personalità intellettuale dell’autore è quanto richiede la legge sul diritto d’autore per proteggere determinate opere, a prescindere dalla loro forma espressiva.

Infatti la forma che detta creatività come espressione della personalità può assumere è varia: può consistere in un’opera scritta, fotografica, in un disegno, in un’opera multimediale o nella combinazione delle stesse.

Allora se uno fa una buona carbonara, magari anche ‘rivisitata’, può ritenersi titolare di un diritto esclusivo d’autore sulla ricetta e/o sul piatto?

Non è sempre vero. Ma è il caso di approfondire.

Si devono distinguere i casi in cui la ricetta e/o il piatto sono certamente creativi ed espressione della personalità dell’autore, da quelli in cui si ha una semplice rielaborazione non creativa di quanto è già noto (e magari soggetto a diritti altrui!).

Alcune semplici domande potrebbero aiutarci a trovare la risposta:

Usiamo una tecnica nuova?

Usiamo un linguaggio nuovo?

Prevediamo un originale abbinamento di ingredienti noti o ancora…

L’impiattamento è decisamente originale?

Il Tribunale di Milano, con la sent. N. 9763 del 2013, ad esempio, ha chiarito i contorni della proteggibilità secondo il diritto d’autore di varie ricette per salumi artigianali raccolte nel sito di un appassionato (www.sossai.net) che, senza l’autorizzazione di chi le aveva composte, erano state in buona parte riportate in un testo pubblicato poi dall’editore Salani. Il Tribunale sottolinea che “…sia il linguaggio e l’esposizione degli elementi dei testi…che il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti…denota la sussistenza di un sia pur minimo – come d’uso in materia di diritto d’autore – apporto personale dell’autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti ed integralmente disponibili per qualsiasi soggetto”.

Insomma, ‘condire’ e selezionare elementi o procedure già noti, rielaborandoli magari in un linguaggio ‘personale’ può dar accesso alla tutela autorale.

Del resto, già la famosa ‘Agenda di Suor Germana’, negli anni ’90, era stata ritenuta meritevole di protezione secondo il diritto d’autore dato che “…la creazione di ricette culinarie, unitamente al racconto di aneddoti, di pensieri, di guide alla riflessione, l’elaborazione di consigli per l’educazione dei figli, per il giardino, sono indubbiamente espressione di un atto creativo di estrinsecazione che, seppur minimo, legittima la protezione del diritto d’autore”.

Questi sono casi di creatività autorale nella ricetta intesa come ‘opera letteraria’ (e/o fotografica e/o multimediale).

Poi c’è la creatività autorale che può derivare dall’impiego di ingredienti noti ma solitamente non utilizzati in cucina (Prezzemolo bollito, orchidea al vapore e ricci di mare di Carlo Cracco)o di uso comune in cucina, ma combinati tra loro in modo singolare (Croccantino di foie gras di Massimo Bottura, che appare come un ‘gelato da passeggio’)

   

Foto di Callo Albanese & Sueo    

 

 

 

 

o  ancora come presentazione creativa del piatto Vesuvio di Rigatoni (Ernesto Iaccarino)

 

 

 

 

 

 

E tale proteggibilità, che sembrerebbe ‘debole’, è al contrario di forte impatto, perché se si accerta poi il plagio o la violazione comunque dei diritti autorali, la Legge riconosce la facoltà di ottenere inibitorie, sequestri del testo/prodotto in violazione, ordini di rimozione delle parti non autorizzate, oltre al risarcimento dei danni.

Insomma, spazio alla creatività in cucina!

Anche la legge sul diritto d’autore può essere dalla vostra.

 

© BUGNION S.p.A. – Novembre 2018