Autore: Stefano Ferro

“Tiramisù, un giro d’affari che vale due volte Ronaldo”. Il titolo è preso dal Corriere del Veneto del 1° novembre 2018. Nell’articolo si parla del fatturato collegato al famoso dolce, che viene quantificato in 220 milioni annui.

Il confronto operato dall’articolo è opinabile perché fa riferimento al prezzo pagato dalla Juventus al Real Madrid per il cartellino del giocatore (circa 100 milioni di Euro) e non, come pure sarebbe stato possibile, al fatturato annuo generato da Cristiano Ronaldo. È però interessante, ai nostri fini, notare come il nome di un personaggio famoso sia in grado di generare un giro d’affari che non si limita ai compensi (pure elevatissimi) legati alle prestazioni sportive. Il campione portoghese, infatti, non si è limitato a legare la sua immagine ad alcuni sponsor, in primis ad una nota azienda americana di abbigliamento sportivo. Esistono, come è noto, attività autonome avviate dal calciatore e contraddistinte dai marchi “Cristiano Ronaldo” e “CR7” sia nel settore dell’abbigliamento che nel campo dell’accoglienza alberghiera.

Nella banca dati dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) compaiono cinque marchi registrati che contengono il nome “Cristiano Ronaldo”, uno dei quali (depositato nel 2017) a nome dello stesso calciatore. Per l’acronimo CR7 la banca dati UE mette in evidenza ben 17 registrazioni: per due di questi marchi c’è stata una rinuncia successiva alla registrazione da parte dei titolari, mentre per un terzo marchio è pendente un’azione di cancellazione per non uso. Questi dati dimostrano, a mio avviso, come l’acronimo CR7 sia, rispetto al nome “Cristiano Ronaldo”, più appetibile sotto il profilo commerciale e quindi anche più soggetto ad azioni di disturbo da parte di terzi.

Il Codice della Proprietà Industriale italiano all’articolo 8, comma 3, dispone che: “Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi…: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”. Nel Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) non esiste una disposizione analoga.

Nel caso di specie siamo di fronte ad un nome di persona (Cristiano Ronaldo) usato in ambito sportivo e ad un segno (CR7) usato nello stesso campo. Se un marchio contenente tali diciture fosse stato depositato in Italia da un terzo non autorizzato sarebbe stato possibile per il calciatore presentare opposizione contro la domanda di registrazione anche in assenza di un marchio anteriore, basandosi sulla mera esistenza di tali segni e sulla notorietà consolidata degli stessi.

L’EUIPO, invece, non avrebbe rilevato autonomamente tale motivo di nullità del marchio né sarebbe stato possibile, per il calciatore, avvalersi della procedura di opposizione davanti a quell’ufficio. Per ottenere la cancellazione di un marchio dell’Unione Europea “abusivo” è pur sempre possibile instaurare, successivamente alla registrazione dello stesso, un’azione di nullità, tenendo presente però che tale azione è più complessa rispetto ad una semplice opposizione. Nel nostro caso, ad esempio, sarebbe stato necessario dimostrare la malafede da parte del terzo non autorizzato, oppure dimostrare che l’utilizzo del marchio contestato poteva essere vietato sulla base di una normativa nazionale.

Le disposizioni relative alla tutela del diritto al nome o all’immagine non sono presenti nelle normative di tutti gli Stati membri dell’UE. La previsione di tale tutela all’interno della normativa italiana sarebbe comunque stata decisiva anche a fronte di un’azione avviata da un ricorrente di nazionalità portoghese, come da giurisprudenza consolidata (ad esempio, in una decisione del 2013, la Corte d’Appello dell’EUIPO annullava le registrazioni di alcuni marchi contenenti la dicitura “Billie Jean” e la silhouette di Michael Jackson sulla base della normativa tedesca in materia di diritto all’immagine, a seguito di ricorso presentato da una fondazione americana collegata agli eredi di Michael Jackson).

Esistono ormai molti marchi registrati corrispondenti al nome di personaggi famosi, mentre è raro che un acronimo arrivi all’attenzione del grande pubblico. A Lionel Messi, storico rivale di CR7, non corrisponde un acronimo LM10, e non sorprende il fatto che per questa combinazione di lettere e numeri non esista, all’interno dell’Unione Europea, alcun marchio depositato.