Autore: Anna Surace

Articolo pubblicato in Bugnion News n.52 (Luglio 2021)

Buone notizie per tutte le aziende e gli imprenditori che decidono di operare e investire nel mercato cinese, tanto complesso quanto promettente.

 

Lo scorso 1° giugno 2021 è entrato in vigore in Cina il tanto atteso emendamento alla legge sul copyright.

Obiettivo? Dotare la Cina di un apparato normativo più adeguato alla competitività del mercato e garantire maggiore protezione della proprietà intellettuale, risorsa ritenuta ormai sempre più importante per lo sviluppo del Paese.

Buone notizie, dunque, per tutte quelle aziende ed imprenditori che ormai sempre più frequentemente decidono di operare ed investire in mercati complessi, quale quello cinese.

Accanto alla tutela di marchi, brevetti e design, un’adeguata protezione del copyright può costituire, in Cina e non solo, una parte significativa della strategia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ed è con ottimismo che dall’Occidente dobbiamo quindi volgere lo sguardo alla nuova Legge cinese sul diritto d’autore che, armonizzando e codificando una serie di normative e prassi giudiziarie preesistenti, da una parte, ed introducendo un numero significativo di importanti novità, dall’altra, sembra costituire, per le nostre Aziende, uno strumento di ampliamento dei diritti d’autore ed un baluardo dal pericolo costante delle contraffazioni. Sempre con la giusta dose di diffidenza che l’esperienza ci suggerisce rispetto ad evoluzioni normative tanto ‘sbandierate’, specialmente se trattasi di ordinamenti in cui la protezione della P.I. storicamente ha faticato.

Notevole, in ogni caso, in prima battuta, l’introduzione di un elenco più ampio di opere soggette a diritto d’autore.

Viene codificata, da una parte, la prassi esistente dei tribunali di concedere la protezione del diritto d’autore anche per categorie di ‘opere’ non esplicitamente elencate nella Legge sul diritto d’autore, purché soddisfino i requisiti di creatività previsti dalla legge ai fini della tutela (il riferimento va qui senz’altro alle ‘nuove’ opere, frutto della moderna era digitale e delle più recenti  tecnologie). Dall’altra, tra le opere proteggibili, viene introdotta la categoria più ampia delle cosiddette opere “audiovisive”, in sostituzione della più ristretta categoria delle “opere cinematografiche”.

Al passo con i tempi, anche il riconoscimento, in capo all’Autore, di diritti alla trasmissione (broadcasting, wireless e non) e alla diffusione dell’opera stessa su reti informative (c.d. dissemination via information network), disposizione che potrà consentire, ad esempio, adeguata protezione di diritti d’autore nei casi, sempre più frequenti, di live streaming in internet di eventi sportivi e non solo.

L’emendamento si concentra, poi, in modo più approfondito, sulle sanzioni applicabili in caso di violazione di diritto d’ autore, conferendo poteri ben più incisivi alle autorità competenti in sede di repressione.

Innanzitutto, la nuova legge chiarisce che l’autore della violazione è tenuto a risarcire il danno calcolato sulla base delle perdite effettive subite dal titolare dei diritti d’autore o, in alternativa, ai guadagni illecitamente realizzati dal primo.

Risulta degna di nota, poi, l’introduzione di danni punitivi in caso di violazioni gravi e intenzionali, per i quali la legge adesso prevede che l’autore della infrazione debba pagare un risarcimento che va da una a cinque volte l’importo del danno determinato.

Altrettanto significativa, inoltre, la modifica della disposizione relativa ai danni legali (c.d. statutory damages),  previsti per i casi in cui le perdite del titolare del diritto d’autore o i guadagni illeciti dell’autore della violazione siano difficili da calcolare o le prove al proposito siano insufficienti, ed in relazione ai quali è stato notevolmente incrementato – da 500.000 RMB (circa 76k USD) a 5 milioni di RMB (760k USD) – il tetto massimo degli importi dovuti a titolo di risarcimento.

Interessante notare che la legge prevede adesso anche un importo minimo di risarcimento per i danni legali, che, sebbene molto basso, 500 RMB (76 USD), potrebbe essere utile per i casi diffusi di violazioni di copyright di minore entità in relazione, ad esempio, all’utilizzo di semplici immagini, caratteri tipografici o brevi opere.

Sempre nell’ottica di rafforzare la tutela giurisdizionale del copyright, alle autorità competenti viene attribuito il potere di ordinare la distruzione di copie contraffatte (e di ogni altro materiale utilizzato per la loro fabbricazione) o la confisca di eventuali proventi illeciti derivanti dalla violazione.

La nuova legge contiene infine una incisiva disposizione che introduce – a maggior tutela del titolare del diritto d’autore – nuovi oneri probatori per i trasgressori.

Difatti, qualora le prove necessarie per calcolare i danni includano elementi quali registri e libri contabili, il Tribunale potrà ordinare all’autore della violazione di consegnare tali documenti probatori in suo possesso. In caso di omessa collaborazione da parte del convenuto, il Tribunale potrà determinare l’importo del risarcimento facendo riferimento alle rivendicazioni del titolare del diritto d’autore e alle prove iniziali fornite dal ricorrente.

Vengono, infine, introdotte le cosiddette misure tecniche per la tutela del diritto d’autore, ovvero quelle tecnologie, dispositivi o componenti efficaci utilizzati per impedire o limitare la fruizione di opere, spettacoli, registrazioni sonore o registrazioni video senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore, o la fornitura di opere, spettacoli, registrazioni sonore o videoregistrazioni al pubblico attraverso reti informatiche.

Con tali modifiche legislative, pare compiersi un altro passo decisivo verso l’ammodernamento dell’intero quadro normativo relativo alla proprietà intellettuale in Cina.

Quindi, un segnale di incoraggiamento ed uno stimolo ad investire, anche sui diritti di proprietà intellettuale, in un mercato, quale quello cinese, tradizionalmente difficile ma comunque molto promettente.

© BUGNION S.p.A. – Luglio 2021

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