Articolo pubblicato in Bugnion News n.52 (Luglio 2021)

È possibile inserire nel registro di proprietà intellettuale un Goal o l’atto estremo di un Matador? Ecco due esempi di opere d’arte non registrabili come tali

22 giugno 1986. Stadio Azteca, Città del Messico. Dieci secondi che passarono alla storia: Maradona ricevette palla a centrocampo, ruotò su sé stesso saltando due avversari, dribblò come birilli il difensore Butcher, Fenwick e il portiere Shilton e portò la palla dritta in rete. Senza dubbio, il gol del secolo. L’Argentina (rectius El Pibe de Oro) si portò a casa quella partita e anche la Coppa del Mondo.

Chi, di fronte a un tale ipnotico spettacolo, non ha esclamato: “Che opera d’arte!”. Forse anche Diego stesso.

22 giugno 2014. Identico pensiero sarà rimbalzato nella mente dei fan della tauromachia che, nell’arena della città spagnola di Badajoz, assisterono all’impeccabile colpo mortale che il torero Miguel Angel Perera inferse allo sventurato toro di turno.

Senza dubbio, ne è rimasto positivamente sbalordito lo stesso autore, il quale, ritenendo la sua prestazione di straordinaria bellezza, non si è accontentato del trionfo e del tradizionale taglio dell’orecchio dell’animale, ma ha preteso qualcosa in più. Eh già, l’indomabile Perera ha domandato che la propria esibizione venisse riconosciuta come opera d’arte, così da poterla iscrivere nel registro di proprietà intellettuale e proteggerla da qualsiasi riproduzione.

Ma se per il Matador si trattò di opera d’arte, non furono della stessa idea i giudici spagnoli della Suprema Corte, i quali hanno di recente rigettato il ricorso presentato dal vanaglorioso autore, stabilendo che la prestazione di un torero non è registrabile come opera d’arte dal momento che “non è possibile identificare con precisione e oggettività in cosa consiste la creazione artistica originale del torero e, quindi, i diritti di un’opera non possono essere riconosciuti”.

Nella fattispecie, la Corte spagnola, ritenendo che nell’ambito di una corrida intervengono fattori casuali che non ne permettono una successiva riproducibilità, ha escluso qualsivoglia diritto esclusivo come opera di proprietà intellettuale.

D’altronde, il fascino di certe esibizioni risiede proprio nel fatto che le stesse sono uniche e irripetibili.

Chissà se un giorno una corrida o (meglio) un dribbling potranno essere registrati come opere d’arte oggetto di proprietà intellettuale.

Nel frattempo, ammiriamo tali spettacoli e accontentiamoci delle emozioni.

© BUGNION S.p.A. – Luglio 2021

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