Articolo pubblicato in Bugnion News  n.9 (Gennaio 2015)

Dal 13 dicembre 2014 è diventato finalmente operativo il Regolamento (UE) n.1169/2011 (salvo le disposizioni riguardanti l’obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale) relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari. I prodotti già etichettati nel rispetto delle norme previgenti potranno venire mantenuti in circolazione fino a esaurimento delle scorte o del periodo di durabilità.
Le informazioni fornite devono essere facilmente comprensibili e visibili per il consumatore, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Le indicazioni obbligatorie riguardano:

  • la denominazione;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • una dichiarazione nutrizionale.

In particolare, le novità più rilevanti riguardano:

Altezza dei caratteri. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Per le etichette la cui superficie sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza minima di 0,9mm.

-Lingua. L’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare sulle etichette.

Data di scadenza. L’indicazione “da consumarsi entro” è obbligatoria su ogni singolo preimballo, se pure parte di confezioni multipacco.

Oli e grassi vegetali. L’indicazione generica della categoria non è più sufficiente, occorre invece specificarne la natura (es. palma, cocco, soia, colza).

Allergeni. Gli ingredienti allergenici devono venire graficamente evidenziati (es. in grassetto, sottolineato) rispetto agli altri, evidenziando la parola chiave, es. “arachidi”, e non l’intera dicitura (ad esempio “burro di arachidi”). Occorre inoltre ripetere la citazione, pur senza replicare l’evidenza grafica, laddove lo stesso allergene sia presente in diversi ingredienti.

Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Sulle etichette di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati e molluschi bivalvi vivi deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta quando essa raggiunga o superi il 5% (ad esclusione degli alimenti previsti dalla Commissione in accordo con gli Stati membri, tra cui salsicce e würstel).

Etichettatura nutrizionale. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi totalità dei prodotti alimentari a partire dal 14 dicembre del 2016. Nel caso di utilizzo della tabella nutrizionale su base facoltativa, essa dovrà rispettare il nuovo schema che comprende l’indicazione dei seguenti sette elementi obbligatori e l’ordine di elencazione degli stessi: valore energetico (in KJoule e Kcal), grassi (di cui acidi grassi saturi, monosaturi, polinsaturi), carboidrati (di cui zuccheri, polioli, amido), fibre alimentari, proteine, sale (inteso come sodio, da esprimersi in termini di “sale-equivalente”). I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione.

Alimenti venduti sfusi e “preincartati”. L’attenzione si focalizza sull’indicazione della presenza di ingredienti allergenici in ciascuno dei prodotti offerti in vendita.  Non sarà più ammesso l’uso del c.d. “cartello unico degli ingredienti”, impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria.

Origine. L’indicazione d’origine sarà obbligatoria (dal primo aprile 2015) per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone, esclusi i fegati). L’origine non è invece ancora prevista per le carni equina, di coniglio, lepre e quaglia.

-Stabilimento di produzione. Lo stabilimento di produzione non costituisce più un indicazione obbligatoria da indicare in etichetta.

Vendita a distanza e tramite internet. L’obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita quali internet. Queste informazioni devono essere visibili anche su qualsiasi materiale che supporta la vendita a distanza o fornito attraverso altri mezzi appropriati (ad es. pagina web o catalogo).

© BUGNION S.p.A. – Gennaio 2015