Articolo pubblicato in Bugnion News n.12 (Ottobre 2015)

La recente sentenza (16 giugno 2015) del Tribunale di Milano nella causa FLOU S.p.A. vs. società del gruppo Mondo Convenienza, relativa all’accertamento del danno subito dalla commercializzazione di “copie non autorizzate” del letto “Nathalie” della Flou, ha avuto notevole risonanza e molteplici commenti sulla stampa e su vari siti internet in particolare per l’entità dei danni riconosciuti alla FLOU per violazione del diritto d’autore, fissati per un valore superiore a 3 milioni di euro, valore abbastanza elevato ed inusuale in fattispecie simili.

Il letto “Nathalie”, disegnato dal designer Vico Magistretti, ha visto riconosciuto il merito di una tutela di diritto d’autore (sentenza del Tribunale di Milano n.1384/2015 del 23 ottobre 2014, pubblicata il 02.02.2015).


(immagine estratta dal sito della FLOU SpA)

Tale sentenza favorevole alla attrice FLOU S.p.A è particolarmente ampia ed articolata e tocca vari aspetti di rilievo del diritto d’autore, tra i quali: sulla legittimanzione attiva della FLOU; sull’applicabilità del regime transitorio fissato dall’art. 239 c.p.i; sulla tutelabilità alla stregua del diritto d’autore di modelli industriali non registrati ex art.2, n.10, lda; sulla tutelabilità come marchio di forma di fatto; sul requisito della creatività a fronte di molteplici citazioni di forme anteriori di letti; ecc.
Appare significativo qui sottolineare soltanto quanto il Giudice esprime con riguardo al vituperato requisito del “valore artistico” che deve possedere il modello industriale per essere ammesso alla tutela autorale.

Dice il Giudice:
…tale requisito non implica che solo le forme dotate di speciale bellezza possano accedere alla tutela autorale, ma richiede che dette forme siano oggetto di un giudizio di valore volto a verificare che la sussistenza ed eventualmente il grado di ‘artisticità’, siano tali da permettere di classificare le medesime forme fra le espressioni dell’arte…

E sottolinea:
Innanzitutto, è orientamento consolidato di questa Sezione che il carattere industriale e la riproduzione seriale e su larga scala di un’opera del disegno industriale non escluda né mini in alcun modo la presenza di valore artistico.Una tale opera, infatti, può possedere nondimeno caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto, grazie al suo particolare aspetto o alle sue peculiari forme. Diversamente si finirebbe per negare in radice la tutelabilità del design industriale come opera degna della protezione autorale.
Ciò conforta nel convincimento che nessun prodotto industriale, in quanto realizzabile serialmente ed in quanto connotato da apparenti preminenti aspetti tecnici e/o funzionali,  possa essere a priori escluso dalla possibile sussistenza o ricorrenza di un “valore artistico”. Nella professione di consulente, quindi, è prudente non azzardare mai valutazioni assolutamente negative al momento della prima visone di modello industriale, anche in ragione dei criteri successivamente esposti nella sentenza.
Dice ancora il Giudice:
infatti: …un giudizio di questo tipo è sempre influenzato da opinioni personali mutevoli anche nel tempo – a tale valutazione, risulta particolarmente importante rilevare la percezione dell’opera agli occhi del pubblico e degli ambienti più specializzati nel settore, tra cui il conferimento di particolari riconoscimenti.

Quindi, si può affermare che, mentre il requisito della “creatività” di un’opera è un valore oggettivo immanente al momento del compimento della stessa, infatti lo si valuta in confronto con modelli simili realizzati anterioriomente (si vedano nella sentenza i confronti con le anteriorità citate dalle convenute), il requisito del “valore artistico” è un valore deducibile a posteriori, senza confronti, ma sussistente sin dall’origine, in base alla valutazione che dell’opera si ha, nel tempo, nella percezione ed apprezzamento del pubblico. Infatti:

Molte convenute hanno contestato questo tipo di accertamento, argomentando che si tratterebbe di una valutazione ex post della presenza di valore artistico, contrario al dato normativo. Il Collegio deve rilevare, però, che questo argomento fraintende quello che è il valore da dare ai suddetti riconoscimenti. Essi, infatti, non integrano il fatto costitutivo dell’attribuzione del valore artistico all’opera di design, che è e deve essere connesso all’atto creativo ai sensi dell’art. 6 l.d.a.. La presenza di riconoscimenti deve essere considerata, piuttosto, come un indicatore oggettivo della sussistenza del valore artistico sin dalla creazione dell’opera, testimoniando una diffusa e consolidata opinione che colloca l’opera stessa nel novero delle opere d’arte, tutelabili dal diritto d’autore.

E’ chiaro che comunque:
L’onere di provare la sussistenza del valore artistico incombe sul soggetto che reclama la tutela autorale, in questo caso l’attrice Flou. E’ opinione di questo Collegio che i numerosi riconoscimenti che questa è stata in grado di dimostrare, sia quelli provenienti da ambienti professionali (come l’esposizione alla Triennale di Milano), sia in termini di apprezzamento del pubblico, sono senz’altro sufficienti a dimostrare la presenza del valore artistico in capo al letto “Nathalie”.
La sentenza non dettaglia numero e tipo di prove fornite dall’attrice utili al riconoscimento di tale requisito, ma sintetizza semplicemente …Il valore artistico ed il carattere creativo dell’opera, oltre che già riconosciute da precedenti provvedimenti, sarebbero anche provati da diversi riconoscimenti ricevuti dal letto nel corso degli anni, tra cui l’esposizione permanente alla Triennale di Milano. In sostanza quindi, diversamente da precedenti sentenze in base alle quali sembrava che tale valore si acquisisse in modo oggettivo soltanto ed esclusivamente con l’esposizione permanente del modello industriale in siti museali, quasi a volerne classificare la sua unicità e rappresentatività alla stregua delle classiche “opere d’arte”, ciò che oltre al limitatissimo numero di casi ipotizzabili avrebbe comunque richiesto tempi dell’ordine di decine di anni, ora appare consolidarsi l’orientamento più aperto che ritiene sufficiente … come un indicatore oggettivo della sussistenza del valore artistico sin dalla creazione dell’opera, … la testimonianza di … una diffusa e consolidata opinione che colloca l’opera stessa nel novero delle opere d’arte, tutelabili dal diritto d’autore.

Tale orientamento, a parere del sottoscritto, non pone limiti o condizioni alla prova di una diffusa e consolidata opinione che può ottenersi anche dopo pochi anni dalla realizzazione dell’opera (modello industriale) e in forme e modi diversi, ampliando di fatto significativamente il numero di modelli industriali che possono essere suscettibili di tutela alla stregua della legge sul diritto d’autore.
Tale sentenza rappresenta, pertanto, un passo in avanti nella individuazione e valutazione dei criteri per il riconoscimento della tutela autoriale alle opere dell’industrial design, stabilendo delle linee guida più elastiche e flessibili rispetto al passato ed offrendo nuove opportunità di tutela alle imprese che operano in questo settore e che investono in ricerca e sviluppo.

Dal punto di vista dei consulenti in proprietà industriale, tale evoluzione nella valutazione del valore artistico delle opere dell’industrial design implica di conseguenza una modifica dei criteri valutativi dovendosi porre la massima attenzione sulla effettiva possibile tutela del modello industriale (che sia stato registrato, o mai registrato come nel caso di specie) come diritto d’autore, verificando, senza pregiudizi, se sussistano comprovabili quei numerosi riconoscimenti che la sentenza in esame ritiene sufficienti per ammetterla.

© BUGNION S.p.A. – Ottobre 2015