In data 11 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2023 n. 206 «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023.

La legge, articolata in 6 titoli e 59 articoli, reca una serie di disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale, nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.

L’attuazione di alcuni articoli è demandata a futuri decreti e regolamenti ministeriali.

Segnaliamo la recente pubblicazione di un documento, non avente valore normativo, a cura del Dipartimento per l’attuazione del programma di governo, che evidenzia e commenta alcune delle disposizioni della legge: https://www.programmagoverno.gov.it/media/gnvlivvq/focus-legge-made-in-italy.pdf.

Riassumiamo di seguito alcune delle novità più interessanti, in termini di Proprietà Intellettuale.

Contributi e sostegni economici per le aziende

La legge prevede l’istituzione del Fondo nazionale del made in Italy, con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, con la finalità di sostenere la crescita e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, a partire dalla fase dell’approvvigionamento delle materie prime.

Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni con sede legale in Italia non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

È previsto anche un sostegno all’imprenditorialità femminile tramite una riserva realizzata attraverso il rifinanziamento di 15 milioni di euro a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile.

Voucher 3I

Alle startup innovative e alle microimprese è concesso per l’anno 2024 il Voucher 3I – Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024.

Il Voucher 3I può essere utilizzato per l’acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e all’estensione all’estero della domanda nazionale.

Come funziona

Vengono definite le imprese e le start up innovative culturali e creative e la legge prevede che il Ministero della cultura promuova e sostenga gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative mediante l’erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

È prevista l’autorizzazione di una spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 26 milioni di euro per il 2024, nell’ambito della promozione e sostegno alla ricerca applicata, sviluppo e l’utilizzo della tecnologia innovativa per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy

Inoltre, è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato diretti alle piccole e medie imprese per progetti in materia di tecnologie per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere del made in Italy e tecnologie di identificazione automatica per i prodotti e la digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità.

La legge prevede inoltre varie misure settoriali per supportare filiere specifiche, come la filiera del legno per l’arredo, degli oli di oliva vergini, delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo, del settore tessile, della moda e degli accessori, della nautica da diporto, della ceramica, oltre a disposizioni sull’approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche e misure per la corretta informazione del consumatore (articoli 8-17).

Disciplina dei marchi e dei domini

La legge contiene disposizioni in merito ai marchi di particolare interesse e valenza nazionale. Prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato o usato in modo continuativo da almeno cinquanta anni che intenda cessare definitivamente la propria attività debba notificare al Ministero delle imprese del made in Italy le informazioni inerenti al progetto di cessazione indicandone i motivi. Il Ministero può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora questo non sia stato ceduto a titolo oneroso dall’impresa titolare o licenziataria.

Inoltre, è previsto che per i marchi inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero possa depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.

Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui sopra esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire o trasferire le proprie attività produttive in Italia.

La legge contiene una deposizione relativa alla registrazione dei marchi per i luoghi della cultura. Gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare il marchio che li caratterizza e possono concedere l’uso del marchio a terzi a titolo oneroso.

Introduce, inoltre, misure per rafforzare la tutela dei nomi a dominio con estensione “.it” registrati o riferibili a istituti e luoghi della cultura, prevedendo che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l’organismo responsabile della registrazione e gestione di tali nomi a dominio a tal fine.

Istruzione e cultura

La nuova legge prevede l’istituzione del “liceo del made in Italy” e della Fondazione “imprese e competenze per il made in Italy” che potrà coinvolgere anche le imprese titolari di marchi storici.

Certificazione della ristorazione italiana e promozione della cucina italiana all’estero.

Con la finalità di contrastare la pratica dell’italian sounding la legge istituisce la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all’estero e rilasciata da un ente certificatore accreditato.

Viene istituito un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità e per la loro valorizzazione.

Indicazioni geografiche e prodotti tipici (agroalimentari)

La legge istituisce un Fondo per la protezione all’estero delle indicazioni geografiche (IG) italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale ed operativa in Italia.

Come funziona

Il fondo finanzierà la registrazione all’estero delle indicazioni geografiche o (laddove queste non siano previste dagli ordinamenti esteri) di marchi privatistici, la presentazione di opposizioni per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale contro le richieste di registrazione presentate da soggetti non legittimati, l’assegnazione di domini internet associati alle indicazioni geografiche, le attività svolte dalle camere di commercio italiane all’estero per la tutela dei prodotti agroalimentari di aziende italiane.

Inoltre, viene istituito un fondo per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, per interventi sulle infrastrutture percorse dagli animali negli spostamenti (ad esempio per la transumanza), nonché un fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, caratterizzati dalla sinergia dei soggetti coinvolti nella produzione di un prodotto agricolo o agroalimentare territoriale.

Viene anche istituito il Registro delle associazioni nazionali delle “città di identità” per valorizzare le produzioni agricole di pregio.

Misure per i prodotti non agroalimentari

Con un decreto di futura emanazione sarà realizzato un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, nel rispetto della normativa doganale europea sull’origine dei prodotti. 

L’utilizzo del contrassegno, che avverrà su base volontaria, sarà accessibile soltanto alle imprese che producono beni sul territorio italiano ai sensi della normativa dell’Unione Europea. Un decreto ministeriale di attuazione dovrà essere emanato per stabilire, tra l’altro, le modalità ed i criteri per richiedere e mantenere l’autorizzazione ad utilizzare il contrassegno, nonché l’identificazione dei settori merceologici che potranno accedere a tale autorizzazione, le regole da rispettare per l’utilizzo del contrassegno e la tecnologia necessaria.

In vista della realizzazione di un sistema di tutela uniforme delle indicazioni geografiche dei prodotti non agroalimentari a livello europeo è prevista una ricognizione delle produzioni tipiche artigianali e industriali, già riconosciute o che godono comunque di una reputazione legata al territorio. A questo riguardo, le associazioni dei produttori locali possono adottare i disciplinari di produzione dei prodotti, nonché presentare alla regione competente una manifestazione di interesse alla ricognizione. Sono stanziati dei fondi per l’erogazione di contributi per la redazione dei disciplinari di produzione.

Lotta alla contraffazione

Per contrastare la contraffazione, vengono introdotte modifiche alla normativa esistente relativa alle funzioni dell’ufficio del pubblico ministero, alla formazione specializzata degli operatori giudiziari, alle sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte, alla distruzione delle merci sequestrate ed alla redazione del verbale di sequestro. Viene anche modificato l’art 517 C.P. che sanziona l’inganno sull’origine dei prodotti ai danni del compratore, mediante l’estensione della norma per ricomprendervi anche la mera dentenzione dei prodotti ai fini della vendita.