Articolo pubblicato in Bugnion News n.21 (Marzo 2017)

Supponiamo di essere la fashion blogger più pagata al mondo, l’unica italiana inserita nella lista di Forbes degli “under 30 Europe” più influenti a livello internazionale. Supponiamo anche di aver fatto del proprio nome un marchio dal valore inestimabile (nel solo 2014, la ragazza ha fatturato 8 milioni di dollari. Fonte Corriere della Sera 28.9.2015 ed. online). 
Qual è la sensazione, secondo voi, nel vedersi rigettare la domanda di registrazione del proprio marchio patronimico per l’Unione Europea e, per giunta, per i prodotti di punta della propria collezione? Non delle migliori, c’è da scommetterci.

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La frustrazione deve essere stata ragionevolmente incontenibile, anche perché le motivazioni sulle quali l’EUIPO ha fondato la propria decisione lasciano spazio ad alcune critiche (EUIPO, 31.10.2016, n. 2594573).Prima ancora della decisione dell’EUIPO, tuttavia, ciò che lascia innanzitutto perplessi è la scelta della fashion blogger di concedere a soggetti terzi la registrazione e, quindi, la titolarità di un marchio patronimico così illustre come il suo.

Così, i titolari della domanda di marchio dell’Unione Europea “ ” nelle classi 18 e 25, nel quale figura l’ormai rinomato occhio azzurro stilizzato con ciglia lunghissime, simbolo delle collezioni della nota fashion blogger, risultano essere dei soggetti coinvolti a vario titolo nella commercializzazione di articoli a marchio “Chiara Ferragni”.
Come preannunciato, la domanda di marchio di cui sopra è stata oggetto di opposizione da parte di una società con sede in Belgio, titolare del marchio anteriore del Benelux “CHIARA” (denominativo), in classe 25.

Orbene, tale opposizione ha aperto le porte ad un procedimento che avrebbe potuto essere bloccato sul nascere se soltanto i richiedenti il marchio “   ” avessero avviato un’azione di nullità nei confronti del marchio del Benelux. Infatti, si segnala che i soggetti di cui sopra sono anche titolari del marchio UE “Chiara Ferragni”denominativo (cl. 03, 09, 14, 18, 25, 26 e 27) depositato in data anteriore a quella del marchio del Benelux. Pertanto, se avessero ottenuto la dichiarazione di nullità del marchio del Benelux in quanto carente del requisito di novità (rispetto al loro marchio denominativo), il procedimento di opposizione avrebbe avuto un esito sicuramente diverso ed il loro marchio “  ” adesso probabilmente sarebbe “salvo”.
Invece, il procedimento di opposizione è andato avanti senza ostacoli.

Il giudice dell’EUIPO, così, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di marchi complessi, ha affermato che l’elemento verbale “chiara ferragni” ha un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo “  ”. Questo accadrebbe in virtù del fatto che il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e li richiama alla memoria più facilmente riferendosi ai loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi. Inoltre, dato che il consumatore è solito leggere da sinistra a destra, è la parte iniziale del segno e, quindi, la parola “Chiara” a cattura maggiormente la sua attenzione.
Pertanto, a detta dell’EUIPO, il marchio anteriore coinciderebbe proprio nell’elemento di maggiore impatto del segno contestato e ciò contribuirebbe a determinare il rischio di confusione.
Tale affermazione però, non tiene conto della particolare ed eccentrica stilizzazione grafica ed artistica dell’elemento figurativo contenuto nel segno contestato, né delle dimensioni e della sua posizione in alto al centro che lo pone maggiormente in evidenza rispetto all’elemento denominativo.
Nel riferire quanto sopra, inoltre, l’EUIPO non ha preso in considerazione la corrente consuetudine secondo cui il consumatore che si trovi in un negozio di abbigliamento sceglie i capi sulla base della percezione visuale del marchio, che avviene generalmente prima dell’acquisto.
Alla luce di quanto sopra, infatti, appare probabile che il consumatore, memorizzando l’occhio azzurro dalle lunghe ciglia, non sia tratto in inganno circa l’origine imprenditoriale dei prodotti da esso contraddistinti e non pensi che essi abbiano qualche collegamento con i prodotti contrassegnati dal marchio del Benelux “Chiara”.
L’eccentrico occhio azzurro, pertanto, a nostro avviso, rappresenta l’elemento differenziante che toglie l’attenzione del consumatore sul patronimico, anche qualora esso costituisse il cuore del marchio.
Preme aggiungere poi che è abitudine ormai diffusa tra i consumatori di articoli del settore della moda, quella di identificare gli stilisti, ancor più se famosi, tramite il loro cognome e non con il loro nome.
Ne consegue che, anche qualora si ritenesse l’elemento verbale dominante, è altamente probabile che il cognome della celebre fashion blogger “Ferragni” abbia un impatto maggiore nella mente del consumatore e valga così ad evitare il rischio di confusione tra i marchi in esame.
Gli aspetti suesposti, tuttavia, non sono stati presi in considerazione dall’Ufficio di Alicante, né tanto meno sono stati messi in luce nelle argomentazioni a sostegno dei richiedenti.
Occorre infine segnalare che la valutazione della somiglianza tra segni in un procedimento di opposizione deve essere condotta in astratto: basandosi, cioè, sui segni in comparazione nella forma in cui è riconosciuta loro la tutela e, quindi, nella forma inclusa nella domanda di registrazione.
Pertanto, come era prevedibile, la copiosa documentazione prodotta dalla difesa dei richiedenti, volta a dimostrare la rinomanza del segno che avrebbe impedito il verificarsi del rischio di confusione, non è stata presa in considerazione dall’EUIPO.
In conclusione, sulla base di argomentazioni più o meno opinabili, l’EUIPO ha ritenuto i segni in comparazione confondibili, rigettando così la domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea per il segno “ ‘ e bloccandone così l’utilizzo sul territorio rilevante di prodotti quali: abbigliamento, calzature, cappelleria, borse etc.

Sebbene la decisione dell’EUIPO possa lasciare per certi aspetti perplessi, è indubbio che le osservazioni presentate a difesa del marchio “ ” dei richiedenti, per molti aspetti carenti, abbiano contribuito a non indirizzare l’autorità verso un giudizio diverso.

Tale vicenda dimostra, pertanto, quali possono essere le conseguenze qualora manchi la consapevolezza del valore e delle potenzialità del proprio portafoglio marchi e qualora non si implementi una corretta strategia di gestione e difesa dello stesso. 

Inoltre, ricordiamo che la celeberrima fashion blogger sarebbe stata l’unica ad essere autorizzata a registrare (ed utilizzare) il patronimico “Chiara Ferragni”, in quanto nome notorio (art. 8, III comma C.p.i.). 

Pertanto, ella avrebbe potuto benissimo conservarne la titolarità, scegliendo di concederlo semplicemente in licenza a soggetti terzi.
Chissà, forse, conservando il potere di gestione e difesa sul proprio marchio, l’esito di tale procedimento di opposizione che, ci si auspica, venga impugnato, sarebbe stato diverso!

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2017