Nel mondo della creatività, il diritto d’autore non è un concetto astratto: è uno strumento concreto di tutela. E il recente caso giudiziario che ha visto protagonista l’illustratrice bolognese Cristina Cati lo dimostra con forza. Una vicenda che ha il sapore di una sfida impari — una piccola creativa contro un gigante globale — ma che si è conclusa con una vittoria netta per chi ha deciso di difendere il proprio lavoro.
Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo: disegni, fotografie, testi, musica, design e molto altro. In Italia è regolato principalmente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA).
Sono due le peculiarità principali del diritto d’autore. La prima inerente al momento costitutivo, in quanto la tutela nasce automaticamente al momento della creazione dell’opera e non è necessario effettuare alcuna registrazione per essere tutelati. La seconda inerente all’oggetto, in quanto è un diritto che tutela la forma espressiva concreta dell’opera e non l’idea né il concetto astratto alla base della stessa.
Il diritto d’autore riconosce due tipi di diritti ai rispettivi titolari: i diritti morali ad essere riconosciuti come autori dell’opera ed opporsi a modifiche che possano alterarla; i diritti patrimoniali (ad esempio riproduzione, trascrizione, elaborazione, distribuzione etc.), in forza dei quali poter sfruttare economicamente, in via esclusiva, la propria creazione.
Pertanto, a condizione che l’opera non sia caduta in pubblico dominio decorsi i 70 dalla morte dell’autore, è sempre necessario – ai fini dell’utilizzo – richiedere l’autorizzazione a quest’ultimo, titolare dei diritti morali e di utilizzazione economica dell’opera (artt. 12 e ss. LdA), citandolo peraltro come ideatore della stessa.
Il caso del “tortellino” di Cristina Cati apparso nello store IKEA
Tutto inizia nel 2021, quando una follower segnala a Cristina Cati la presenza di una sua illustrazione — “Tortellino con ingredienti” — all’interno dello store IKEA di Casalecchio di Reno.


Emerge ben presto che l’opera era stata riprodotta e utilizzata senza l’autorizzazione della titolare, non recava il nome di quest’ultima e, per giunta, era stata perfino modificata.
Quella che, a prima vista, poteva sembrare una possibile collaborazione si è rivelata invece una vera e propria violazione da parte del colosso svedese.
Come rileva anche la sentenza, il disegno non era stato semplicemente riprodotto. Era stato adattato, modificato, inserito nell’allestimento del reparto cucina e utilizzato per comunicare visivamente prodotti e funzioni. In alcune versioni erano state aggiunte scritte o elementi grafici; in altre era stato eliminato il riferimento all’autrice.
Nonostante diversi suggerimenti a desistere — “è impossibile vincere contro una multinazionale” — l’illustratrice decide di far valere il proprio sforzo creativo e di procedere per vie legali.
Il caso arriva davanti alla sezione civile del Tribunale di Bologna, specializzata in proprietà intellettuale, che si pronuncia con una sentenza depositata il 12 febbraio 2026 (R.G. 6999/2022).
Con il suddetto provvedimento il Giudice stabilisce che:
- l’illustrazione di Cati è a tutti gli effetti una “opera d’ingegno” con carattere creativo, quindi tutelabile alla stregua del diritto d’autore;
- IKEA ha violato il diritto d’autore in capo a Cati, utilizzando l’opera senza il consenso dell’autrice;
- sono stati lesi sia i diritti patrimoniali, in forza di una riproduzione non autorizzata a scopi commerciali, sia i diritti morali dell’autrice, non riconosciuta come tale nella riproduzione dell’opera.
Uno dei passaggi più interessanti riguarda il riconoscimento della creatività dell’opera. Il giudice chiarisce che, anche quando si rappresenta un oggetto comune — in questo caso un tortellino — ciò che conta è la forma espressiva adottata. Nel lavoro di Cristina Cati, il Tribunale individua proprio questo elemento distintivo: non una semplice raffigurazione di un alimento, ma una composizione grafica che unisce disegno, palette cromatica e richiami visivi a sistemi di classificazione come il Pantone. Questo insieme di scelte creative è sufficiente a rendere l’opera originale e quindi tutelata. Un chiarimento importante, perché ribadisce che la creatività non coincide con l’eccezionalità del soggetto, ma con il modo in cui viene interpretato e con la forma espressiva che gli viene conferita.
Un altro punto centrale della sentenza riguarda il contesto di utilizzo. IKEA ha sostenuto che si trattasse di un’iniziativa locale, di carattere descrittivo e non promozionale, ma il Tribunale non ha accolto questa tesi. L’inserimento dell’immagine in un allestimento di negozio, finalizzato a guidare il cliente e valorizzare i prodotti esposti, è comunque parte dell’attività economica dell’impresa. In altre parole, anche ciò che appare decorativo o informativo contribuisce alla comunicazione commerciale. E proprio per questo motivo richiede autorizzazione.
La decisione non si ferma alla semplice riproduzione non autorizzata. Il Tribunale riconosce anche la violazione dei cosiddetti diritti morali dell’autore. Le modifiche apportate — come l’aggiunta di scritte, la rimozione di parti dell’opera o l’assenza del nome dell’autrice — hanno inciso sull’identità stessa del lavoro, rendendolo meno riconoscibile e snaturandone il significato originario. Questo aspetto è fondamentale, perché evidenzia che il diritto d’autore tutela non solo l’utilizzo economico, ma anche il legame tra l’opera e il suo autore, che ha il diritto di essere riconosciuto come tale.
Per quantificare il danno, il giudice applica un criterio molto interessante: quello del cosiddetto “prezzo del consenso”. In pratica, si stima quanto l’azienda avrebbe dovuto pagare se avesse chiesto regolarmente l’autorizzazione. Nel caso concreto, il risarcimento complessivo è stato fissato in 5.000 euro, suddivisi tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, oltre interessi, al quale si aggiunge il rimborso per le spese legali sostenute dall’attrice.
L’importo tiene conto del fatto che l’utilizzo era limitato — due copie in un solo punto vendita — ma non per questo privo di rilevanza. Anzi, la sentenza dimostra proprio che anche un uso circoscritto può essere sufficiente per configurare una violazione.
Tale circostanza desta un particolare interesse nel mondo dell’illustrazione commerciale, che potrà tenere in forte considerazione tale precedente nell’ottica di influenzare le future politiche di acquisizione di contenuti artistici da parte delle grandi catene di distribuzione. La notorietà di una delle parti in causa, infatti, pone l’accento sull’obbligo cruciale di verificare la titolarità dei diritti presenti sul materiale che si utilizza nella propria comunicazione e di ottenere, se necessario, le opportune autorizzazioni per evitare di incorrere in controversie legali.
Al di là dei numeri, ciò che rende questa storia particolarmente significativa è il messaggio che trasmette.
Spesso chi lavora in ambito creativo — freelance, artigiani, piccole aziende — tende a pensare che difendere i propri diritti sia difficile, costoso o poco realistico, soprattutto quando dall’altra parte c’è un grande brand.
Questa sentenza dimostra il contrario.
Dimostra che il diritto d’autore non è una tutela “teorica”, ma uno strumento concreto. Dimostra che le regole si applicano a tutti, indipendentemente dalle dimensioni. E soprattutto dimostra che anche una violazione limitata, se accertata, viene riconosciuta e sanzionata.
Il caso Cati ci ricorda prima di tutto una cosa semplice, ma spesso sottovalutata: ciò che crei ha valore, anche dal punto di vista legale. Non parliamo “solo” di idee o di grafiche, ma di opere che la legge riconosce e protegge.
Per questo è importante non sottovalutare mai l’uso improprio del proprio lavoro. Anche quando si tratta di contesti apparentemente secondari — un allestimento, un contenuto online, un’immagine social — può esserci una violazione vera e propria, con conseguenze concrete.
Un altro aspetto fondamentale per gli autori/artisti è la documentazione: tenere traccia del proprio lavoro — attraverso portfolio, pubblicazioni, vendite o presenza online — non è solo utile per comunicare, ma diventa anche uno strumento decisivo per dimostrare la paternità in caso di problemi.
E infine, forse il punto più importante: se serve e ci sono i presupposti, agire. Difendere le proprie creazioni non significa avere un’attitudine conflittuale ma semplicemente riconoscere il merito del proprio lavoro e tutelarlo in modo professionale.
Quella di Cristina Cati non è solo una causa legale vinta: è la prova che difendere la propria creatività è una scelta possibile e, soprattutto, giusta.
In un contesto dove immagini e contenuti circolano velocemente, questo caso ricorda a tutti che anche Davide può vincere contro Golia — se decide di non lasciare perdere!
