Articolo pubblicato in Bugnion News n.28 (maggio 2018)

Dopo un’attesa durata anni, dallo scorso 9 maggio è finalmente in vigore il nuovo impianto sanzionatorio per le violazioni del reg. UE n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Sebbene il legislatore italiano si sia recentemente dimostrato molto dinamico per quanto concerne l’emanazione di decreti in materia di etichettatura alimentare (ex: decreti su origine del latte, del grano, del riso, o la reintroduzione dell’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o confezionamento), è certamente stato meno reattivo nell’adeguamento delle sanzioni, essendosi limitato per anni a colmare il vuoto con una circolare “ponte”, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 18 D. Lgs. n. 109/1992 alle violazioni delle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011.

Osservando il nuovo quadro sanzionatorio, colpisce innanzitutto la differenza rispetto al precedente per la maggiore severità. Il decreto 231 presenta un inasprimento delle sanzioni che, tuttavia, tempera con l’introduzione di strumenti di riduzione o esclusione delle sanzioni, applicabili in determinate situazioni e a fronte del ravvedimento operoso dell’operatore interessato dalla contestazione.
Ne è un esempio infatti l’art. 5, che impone una a sanzione da 5.000 a 40.000 euro nel caso di mancata indicazione degli allergeni, e prevede inoltre una deroga, e quindi la non applicazione della sanzione, qualora il soggetto responsabile abbia avviato le procedure di ritiro e richiamo del prodotto, previste dall’art. 19 reg. UE n. 178/2002, prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo.

E’ altresì prevista una riduzione della sanzione amministrativa sino a un terzo nel caso in cui la violazione sia stata commessa da imprese aventi parametri di microimpresa, mentre non si applicano le sanzioni del decreto 231 alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative all’indicazione degli allergeni. Tale ultima previsione favorisce, pertanto, la lotta contro gli sprechi alimentari, iniziativa sempre cara ai nostri Ministeri.

In merito al profilo sanzionatorio, oltre a quanto già evidenziato, è opportuno sottolineare che il nuovo decreto non solo individua le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni del Regolamento 1169, ma fa salva la disciplina prevista dal Codice del Consumo. Ne consegue che, nel caso in cui l’operatore del settore alimentare ponga in essere una pratica commerciale scorretta, resta possibile l’intervento da parte dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) la quale, è doveroso ricordare, tra le varie facoltà di cui dispone, può infliggere sanzioni sino a 5 milioni di euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, può ordinare la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

L’autorità competente alla irrogazione delle sanzioni di cui al decreto 231 è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze non solo le competenze dell’AGCM, come sopra indicato, ma anche “quelle spettanti ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni”. Pertanto, oltre all’ICQRF anche altre potranno essere le autorità di controllo e contestazione.

Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/1981 (ex: applicazione del pagamento in misura ridotta), e le disposizioni previste dall’art. 1 commi 3 e 4 D.L. 91/2014. Tali ultime disposizioni hanno introdotto da un lato l’istituto della diffida, nei casi in cui si accerti per la prima volta una sanzione “sanabile”, e dall’altro il riconoscimento all’operatore in infrazione una riduzione del 30% della sanzione, ove provveda al pagamento entro cinque giorni.

Il Decreto 231 oltre a recare la disciplina sanzionatoria sopra richiamata, ha operato, tramite l’art. 30 co. 1, un’abrogazione delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura che, a seguito del Reg. 1169 hanno perso di efficacia, in quanto assorbite o superate dal regolamento stesso. Tale decreto ha altresì rappresentato l’opportunità per riemanare e adattare le disposizioni nazionali non oggetto di armonizzazione da parte del Reg. 1169 o che rientrano nelle materia la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri. Sul punto, il nuovo decreto riporta la disciplina del lotto (art. 17), dei distributori automatici (art. 18), della vendita dei prodotti non preimballati (art. 19) e dei prodotti non destinati ai consumatori (art. 20).
In merito ai prodotti non preimballati, il legislatore non si è limitato a riproporre la disciplina previgente, ma ha apportato delle modifiche volte alla contestualizzazione di tali disposizioni alla luce dei principi e obblighi introdotti con il Regolamento 1169. Infatti, ha previsto che le informazioni obbligatorie siano apposte su un cartello applicato ai recipienti che li contengono o su altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti su cui sono esposti. Nell’elenco degli ingredienti è stato introdotto l’obbligo di evidenziazione degli allergeni e l’obbligo della dicitura “decongelato” di cui all’All. VI punto 2 Reg. 1169.
Infine, con riferimento agli articoli dal 19 al 28 del D.Lgs. 109/1992, che recavano interventi su discipline settoriali, la loro abrogazione ha suscitato molte perplessità, tanto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha dovuto emanare precisi chiarimenti, confermando che tale abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni apportate medio tempore dallo stesso D. Lgs. n. 109/1992 ad altre disposizioni di legge, mancando l’intenzione del legislatore di procedere alla modifica delle norme a propria volta modificate dagli interventi riformatori di cui al decreto stesso. Pertanto, sono fatte salve dall’abrogazione, mantenendole in vita, ove compatibili con il diritto dell’Unione, le modifiche e le abrogazioni apportate nel tempo dallo stesso D.Lgs. n. 109/1992 nelle norme di settore. Non sembra dunque cambiato il quadro legislativo relativo alla birra, al burro, alla camomilla, ai cereali, sfarinati, pane o paste alimentari, ai formaggi freschi a pasta filata, alla margarina e grassi idrogenati, al miele, agli oli di oliva e di semi, ai pomodori pelati e concentrati di pomodoro e al riso.

La curiosità e il timore per come si muoveranno le varie autorità autorizzate ad accertare e irrogare sanzioni sono molto alti, non ci resta che attendere e sperare di aver interpretato e applicato correttamente le “nuove” disposizioni europee.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2018