Autore: Simone Milli

La tutela del diritto d’autore nel design industriale è un tema di grande interesse: il diritto d’autore infatti nasce con l’opera (appartiene alla sfera dei diritti non titolati) e la sua durata è notevole, arrivando fino a 70 anni dopo la morte dell’autore (o l’ultimo dei co-autori).

Come facilmente intuibile, la tutela autoriale consente non solo agli autori, ma anche agli eredi, di beneficiare dei diritti patrimoniali connessi alla creazione dell’opera.

Per ottenerla in Italia, non basta però creare un’opera originale, ma occorre interpretare, con proprio stile e gusto, le tendenze di un’epoca, ed ottenere quel riconoscimento presso il pubblico o gli esperti che può essere un indizio “positivo” della presenza del requisito del valore artistico.

Le opere del design industriale debbono infatti possedere due requisiti per godere della tutelabilità in Italia mediante l’istituto del diritto d’autore: il carattere creativo ed il valore artistico.

Se il carattere creativo è quasi sempre presente nelle opere del design industriale, costituendo quindi una blanda barriera all’accesso di questa tutela, lo stesso non può dirsi per il requisito del valore artistico, che costituisce una elevata barriera per l’accesso a questo tipo di tutela.

La valutazione del “valore artistico” nel mondo del design industriale, ed in particolare nel campo della moda, è stata oggetto di una recente sentenza del 25 gennaio 2021 del tribunale di Milano riguardante le calzature Moon Boots di TECNICA GROUP s.p.a.

La sentenza è passata sotto i riflettori soprattutto perché ha coinvolto le aziende della nota influencer Chiara Ferragni.

Il giudice del tribunale di Milano ha ritenuto infatti che gli “Snow Boots” di Chiara Ferragni fossero in violazione del diritto d’autore dei Moon Boots di TECNICA GROUP s.p.a, confermando una precedente sentenza del 2016 che aveva visto le stesse parti coinvolte.

I Moon Boots di TECNICA GROUP s.p.a. nacquero 52 anni fa, ideati da Giancarlo Panatta ed ispirati alle calzature usate da Neil Armstrong durante l’allunaggio. Intervistato da Repubblica, Giancarlo Panatta ha dichiarato:

Era il 1969, mi trovato alla stazione di New York per incontrare un importatore americano. Appesa c’era una foto enorme dello sbarco sulla luna di poche settimane prima. Mi colpirono lo scafandro ma soprattutto l’impronta, così innaturale, ovale. Ho fatto tante scarpe con le mie mani, ma una cosa del genere non l’avevo mai vista. Già sull’aereo, durante il viaggio di ritorno in Italia, ho iniziato a disegnare alcuni schizzi e a pensare al nylon come materiale, proprio come per gli astronauti.

– Giancarlo Panatta

E così, come tutte le cose geniali, da due schizzi nacque la forma iconica dei Moon Boots.

La recente sentenza del 25 gennaio 2021 è interessante, perché al di là del caso specifico, il giudice ha affermato che per valutare il valore artistico ”va rilevata nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato”  ed inoltre che va considerato il “diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.”.

Se da un lato questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato in Italia, cristallizzatosi con numerose precedenti pronunce importanti di differenti tribunali italiani, il punto più importante di questa decisione, però è un altro: se questo “valore artistico” sia frutto solo di un riconoscimento postumo del valore di un dato design industriale, o se invece, in qualche modo, si debba operare un confronto con il contesto in cui l’opera è nata.

La sentenza, in maniera illuminante, ha chiarito che: “il giudice non attribuisce all’opera del design un <<valore artistico>>  ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale.”

In buona sostanza, è necessario fare uno sforzo valutativo teso a contestualizzare l’opera nel periodo in cui è nata, senza al contempo dimenticare che il riconoscimento del valore può essere postumo.

Precedentemente, anche la Vespa della Piaggio aveva ottenuto il riconoscimento del diritto d’autore, con sentenza n. 1900/17 del Tribunale di Torino.

In quel caso, il giudice, aveva evidenziato che “plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerose ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico.”

Inoltre, in quel caso, lo stesso giudice, confermando i criteri enunciati nella decisione della Cassazione Civile, sez. I, 13/11/2015 n. 23292  aveva affermato che “il carattere creativo ed il carattere artistico di un’opera di design vengono evidenziati e debbono essere valutati alla stregua del riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici, considerando il successo di critica, il conferimento di premi, la presenza nei musei, la partecipazione a mostre, la diffusione di pubblicazioni sulle riviste.”.

A portare incertezza nella normativa nazionale italiana consolidata secondo gli orientamenti visti in precedenza, vi è stata però la sentenza del 12 Settembre 2019 (C683/17) della Corte di Giustizia, laddove la Corte di Giustizia ha formulato il seguente principio: non è conforme alla Direttiva Europea 2001/29/CE una normativa nazionale che subordini la tutela ai sensi del diritto d’autore di capi di abbigliamento al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producano un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.

In buona sostanza, la Corte di Giustizia ha affermato, fra le righe, che è irrilevante l’effetto estetico al fine della tutela di un capo di abbigliamento secondo il Diritto d’Autore, in ciò delineando una sorta di inutilità ovvero superamento del requisito del valore artistico a favore del requisito del solo carattere creativo.

La Decisione della Corte di Giustizia nasce in un contesto fortemente frammentato di normative europee fra loro non pienamente armonizzate: in alcuni Stati, infatti, affinché un disegno o modello possa ottenere anche la tutela concessa dal diritto d’autore, vi è il solo requisito del carattere creativo, e non quello del valore artistico.

La pronuncia recente del Tribunale di Milano, nella sentenza 491 del 25 gennaio 2021, parrebbe orientata però verso una continuità storica del requisito del valore artistico.

Se la Decisione della Corte di Giustizia porterà, nel tempo, anche l’Italia ad abrogare il requisito del valore artistico sarà chiaro solo fra alcuni anni, quando la dottrina e la giurisprudenza avranno avuto modo di valutare se abbandonare il requisito del valore artistico in favore del solo carattere creativo. Per adesso, la strada seguita pare in continuità storica con il passato.

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2021

Ascolta l'episodio del podcast Ascolta l'episodio del podcast