Autore: Stefano Gotra

Articolo pubblicato sulla rivista Dolce Salato, maggio 2016

I brevetti per invenzione sono la forma principale e più diffusa di tutela delle innovazioni di tipo tecnico-funzionale: tutelano infatti le innovazioni di ogni settore della tecnica che implicano attività inventiva e hanno applicazione industriale. Può trattarsi di apparati (macchine, macchine per impastare, forni, strumenti o utensili ad azionamento manuale o non, come ad esempio frullatori e centrifughe, altri impianti); procedimenti (metodi per realizzare, metodi di cottura, metodi di refrigerazione, metodi di assemblaggio di ingredienti ecc.); prodotti (prodotti alimentari, biscotti, torte, caramelle, cioccolatini, lasagne, salumi ecc.).

  1. Devono essere nuovi (ossia non compresi nello stato della tecnica, non ancora divulgati, commercializzati né presentati in fiere, e la novità deve essere a livello mondiale e non locale), implicare attività inventiva (ossia una persona esperta del ramo non deve ottenerli o derivarli in modo ovvio e banale dallo stato della tecnica) ed essere atti ad avere un’applicazione industriale (ossia devono poter essere fabbricati o utilizzati industrialmente).
  2. Nel settore agroalimentare, ad esempio, un particolare ingrediente o miscela di ingredienti o uno specifico processo di lavorazione o successione di fasi lavorative, che siano atti a conferire al prodotto una maggior durata di conservazione risolvendo il problema tecnico del rapido deterioramento delle caratteristiche organolettiche, potrebbero essere oggetti di brevetto di invenzione se nuovi e non derivabili in modo ovvio da ciò che è già noto.
  3. Nel brevetto, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché il tecnico del ramo possa attuarla, e quindi è spesso in alternativa al ‘segreto industriale’ (cui è consigliabile ricorrere solo in casi particolari, quando non vi sono i requisiti di brevettabilità della propria invenzione o quando si è certi di poter mantenere il segreto per decenni).
  4. Con il brevetto il titolare non acquisisce il diritto di produrre o commercializzare l’oggetto brevettato (come ancora qualcuno erroneamente crede), ma acquisisce invece il diritto di vietare a terzi di produrre vendere o utilizzare il contenuto tutelato della propria invenzione. L’ambito di tutela è definito dalle cosiddette ‘rivendicazioni’, per l’accurata redazione delle quali è necessario rivolgersi a un consulente (o società di consulenza) in proprietà industriale.
  5. Quindi SÌ al brevetto (quando è possibile farlo): è uno strumento utile per le grandi aziende (che comunque hanno i mezzi economici per comprare brevetti da terzi), ma soprattutto per PMI e start up, le quali possono così aumentare il proprio valore e credibilità innovativa.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2016