Autore: Stefano Gotra

Articolo pubblicato sulla rivista Dolce Salato, aprile 2016

La tutela della forma è riservata alle forme non banali che siano innovative, distintive o artisticamente creative.
1. Nel settore agroalimentare forme particolari di un prodotto (ad esempio un biscotto, un gelato, una caramella…) o di una confezione (una scatola, una bottiglia…), o il layout di un negozio o di un sito web, ossia elementi innovativi estetici, possono essere tutelati mediante il deposito di un modello/design industriale a condizione che siano nuovi (in Europa divulgati da non oltre un anno) e abbiano carattere individuale (l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato deve differire da quella suscitata da disegni/ modelli anteriori). Con una sola domanda di registrazione (italiana o comunitaria) si possono tutelare più forme di prodotti della medesima classe, con una durata dei diritti di esclusiva fino a 25 anni. Esiste a livello comunitario anche un modello/disegno industriale di fatto, non registrato, che conferisce una tutela nei confronti della sola copia pedissequa (non nei confronti delle ‘imitazioni’) e per una durata limitata a tre anni.

2. Se la forma ha elementi innovativi tecnico/funzionali, potrebbe essere tutelabile mediante un modello di utilità (durata fino a 10 anni in Italia) destinato a proteggere gli elementi dell’oggetto che consentono appunto una maggior praticità, utilità, facilità di utilizzo rispetto a quanto già presente nella tecnica nota.

3. Se la forma ha carattere distintivo, ossia è atta a distinguere i propri prodotti da quelli di terzi, allora potrebbe essere tutelabile tramite un marchio di forma, basta che non sia imposta dalla natura stessa del prodotto, cioè non sia una forma funzionale necessaria per ottenere un risultato tecnico e non sia artistica, tale da conferire valore sostanziale al prodotto.Il vantaggio è che la durata dell’esclusiva è potenzialmente illimitata, rinnovabile di decennio in decennio.

4. Se si tratta di un’ opera’ che presenta carattere creativo e valore artistico, si potrebbe tentare un’ardita tutela mediante la legge sul diritto d’autore. In linea di massima è possibile anche il cumulo delle tutele qualora non dia origine a un prolungamento artificioso del diritto.

5. Il diritto d’autore e il marchio sono comunque spesso considerati strumenti di ‘riserva’ da utilizzare quando modelli/disegni industriali o modelli di utilità non sono ottenibili. In
caso di dubbio, qualora non si sia certi della tutelabilità di una forma, converrebbe procedere ugualmente al deposito (in ogni caso il consulente in Proprietà industriale vi saprà suggerire la migliore strategia), perché una volta ottenuta la registrazione/concessione dei diritti, spetterebbe ai terzi dimostrarne l’eventuale nullità e ciò il più delle volte è complicato; pertanto le forme tutelate forniscono normalmente un vantaggio competitivo, un effetto deterrente, nonché una possibile valorizzazione economica per l’azienda.

© BUGNION S.p.A. – Aprile 2016