È stato pubblicato il 27 ottobre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2023/2411 del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il Regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2023

Questo nuovo Regolamento estende il sistema di protezione delle indicazioni geografiche, fino a poco tempo fa limitato ai prodotti agricoli ed alimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali, nel cui novero rientrano pietre naturali, tessuti, gioielli, porcellane e lavori in legno.

A titolo esemplificativo, potranno godere di simili indicazioni prodotti quali il marmo di Carrara, il vetro di Murano, le ceramiche di Limoges, il merletto di Gorizia o i coltelli Solingen.

Una volta registrati, tali prodotti potranno godere del bollino IGP (e non anche DOP).

Il Regolamento stabilisce un sistema di protezione uniforme, a livello europeo, per tali indicazioni, la cui specifica tutela era prima limitata (laddove prevista) ai singoli Stati.

Uno degli scopi che stanno alla base dell’adozione di tale atto è quello di cercare di valorizzare alcune produzioni tipiche, frutto di tradizioni artistiche, artigianali o industriali caratteristiche di un determinato territorio.

Partendo dalle definizioni, per prodotti artigianali e industriali si intendono prodotti realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito, oppure realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine.

Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve soddisfare alcuni requisiti e, nello specifico, a) essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) la sua qualità, reputazione o altra caratteristica devono essere essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e c) almeno una delle sue fasi di produzione deve aver luogo nella zona geografica delimitata.

Il prodotto il cui nome si chiede la registrazione deve inoltre rispettare un disciplinare di produzione, che dimostri che tutti i requisiti di cui sopra sono soddisfatti. Il disciplinare, il quale verrà allegato alla domanda di registrazione, possiede infatti uno specifico e rigoroso contenuto (indicazione del tipo di prodotto, sua descrizione, specificazione della zona geografica da cui derivano le sue qualità, indicazione di ogni singola fase di produzione, ecc.).

La domanda di registrazione di un’indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali potrà essere presentata da un’associazione di produttori e, laddove siano rispettate alcune specifiche condizioni, anche da un singolo produttore e da autorità locali e regionali.

Al pari delle indicazioni geografiche relative ai prodotti agricoli ed alimentari, la procedura di registrazione di queste nuove indicazioni geografiche prevede due fasi, una nazionale ed una a livello UE.

In entrambe le fasi, l’una gestita da autorità nazionali designate dai singoli Stati membri, l’altra dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), qualsiasi soggetto avente un interesse legittimo e specifici requisiti territoriali, potrà presentare un’opposizione alla domanda di registrazione presso l’autorità competente.

Vi è poi una peculiarità rispetto ai regimi delle GI finora esistenti: gli Stati membri interessati (tra cui l’Italia) che non dispongono di una protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali possono chiedere (entro il 30 novembre 2024) una dispensa dalla procedura nazionale e, nello specifico, dalla designazione di un’autorità locale competente, in modo che la domanda di registrazione della c.d. non-agri Gi venga depositata direttamente presso l’EUIPO. Si tratta della procedura di registrazione diretta.

Il Regolamento prevede inoltre un’ampia disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, analoga a quella di cui godono le DOP e le IGP. Esse saranno quindi tutelate contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti paragonabili, ma non oggetto di registrazione, o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta; qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto che possano indurre in errore quanto alla sua origine.

Un articolo ad hoc è dedicato ai rapporti tra indicazioni geografiche e marchi, anche in questo caso del tutto simili a quelli previsti per le DOP e le IGP.

Per rendere più agile questo nuovo regime, è stato infine istituito un registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, nonché un vero e proprio portale (GIPortal), curato dall’EUIPO e facilmente accessibile al pubblico, dove verrà conservata e da cui potrà essere scaricata in formato digitale la documentazione relativa a tali indicazioni.

Da ultimo, per quanto riguarda le tempistiche, il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2025.