Autore: Elena Tripodi

L’8 Giugno 2016 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno emanato la Direttiva (UE) 2016/943, avente ad oggetto la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Con tale Direttiva, l’Unione Europea si proponeva di tutelare il know-how e le informazioni commerciali, cd. “segreti commerciali” o “trade secrets”, tramite l’introduzione di una protezione ad hoc ed un incentivo agli investimenti europei in riferimento all’acquisizione, all’utilizzo ed alla divulgazione del know-how riservato.

In attuazione dell’atto sopra citato è stato emanato il D. Lgs. n. 63 del 11 Maggio 2018, denominato “Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti   scientifici o industriali”, poi pubblicato il 7 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, in cui è stato dato risalto alle sanzioni penali ed amministrative, nonché ai rimedi cautelari e risarcitori anche in considerazione del pregiudizio morale subito, oltre che al tema del sequestro e confisca, alla possibilità di distruzione e ritiro dal mercato in caso di accertamento giudiziale della illiceità dell’utilizzo.

Per quanto riguarda gli emendamenti apportati al Codice di Proprietà Industriale, il Decreto ha previsto una norma definitoria con la quale è stata introdotta la definizione di “segreti commerciali”, in sostituzione di “informazioni aziendali riservate”.

L’Articolo 98 C.p.i. stabilisce che sono meritevoli di tutela i segreti commerciali, comprese le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, quando tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In riferimento, invece, all’Articolo 99 C.p.i., la nuova normativa ha inserito al dettato di legge i nuovi 1 bis, 1 ter e 1 quater, che prevedono quanto segue:

  • ampliamento del divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava;
  • la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini costituiscono un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui sopra si prescrivono in cinque anni.

È stato poi inserito un nuovo Articolo 121 bis, che prevede la possibilità per il giudice, su istanza di parte, di vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni ed agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.

Inoltre, il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

  • limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio;
  • disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui sopra, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

Il Decreto, infine, ammette, ad istanza di parte, la possibilità di adottare un percorso alternativo a quello delle misure cautelari, come il pagamento di un indennizzo, che dovrà essere adeguato in rapporto al pregiudizio subito dalla parte che lo ha richiesto. In particolare, l’importo indennizzato non dovrà superare quanto si sarebbe dovuto versare per l’uso legittimo del bene sottoposto a segreto commerciale.

Per quanto riguarda gli emendamenti del Codice Penale, l’Articolo 9, comma 3, del Decreto n. 63/2018, ai fini dell’Articolo 623 c.p., è stata sostituita la nozione di “informazioni aziendali riservate” con quella di “segreti commerciali”, andando ad estenderne il significato anche alle applicazioni industriali.

Così facendo si è posto l’accento anche sulle condotte colpose a differenza del passato e ciò costituisce ora un valido un valido strumento per ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite. Il Legislatore ha così esteso la valenza dei commi secondo e terzo dell’Articolo 623 c.p., che si riferiscono ai soli segreti commerciali anche alle applicazioni industriali.

L’Articolo 623 c.p. è stato emendato con lo scopo di condannare la condotta di coloro che acquisiscono in maniera abusiva segreti commerciali o notizie destinate a rimanere segrete, riguardanti scoperte od invenzioni scientifiche, traendo vantaggio del proprio stato od ufficio, o della propria professione od arte e decidano, poi, di rivenderli od utilizzarli a proprio o ad altrui vantaggio.

Inoltre, per porre un freno ai comportamenti illeciti di hacker od esperti informatici è stato previsto anche un aggravamento della pena, i.e. reclusione fino a due anni, qualora il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici.

Infine, è stata prevista anche un’integrazione all’Articolo 388 c.p., per cui si risponderà di delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in caso di aggiramento dell’esecuzione di un provvedimento di inibizione o correzione emesso dal giudice a tutela dei diritti di proprietà industriale o di trasgressione dell’ordine di riservatezza.