Articolo pubblicato in Bugnion News n.46 (Ottobre 2020) – Ascolta la versione Audio

E’ la storia di un amore segreto, un amore d’altri tempi che dura per l’eternità e dà origine al nome del luogo BUCAMANTE. Si tratta delle cascate del Bucamante, nell’Appennino modenese, il cui nome è legato ad una leggenda tra due innamorati, la nobile Odina ed il pastore Titiro.

A causa del loro amore osteggiato dal padre di lei, Guidobaldo, i due amanti si gettarono nelle acque della cascata che in quel punto formava una buca.

Da quel momento prese il nome di Buca degli Amanti, divenuto poi nel corso degli anni Bucamante.

Oggi, il nome geografico BUCAMANTE, oltre ad essere un sentiero per camminatori che porta alle cascate, è anche un marchio, non meno contestato dell’amore tra i giovani amanti, in cui il Guidobaldo della situazione è l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Ma veniamo ai fatti ed analizziamo qui di seguito quanto avvenuto ai tempi della richiesta di registrazione di marchio del nome Bucamante, da parte di un’azienda con sede nello stesso territorio, che ci fornisce dei parametri interessanti per valutare quando un nome geografico possa essere riconosciuto un valido marchio. 

Nel 2017 l’azienda Caseificio Sociale Pelloni s.a.c. ha depositato la domanda di registrazione di marchio d’impresa italiano denominativo “BUCAMANTE” per prodotti e servizi appartenenti alle classi di riferimento relativi alla propria attività.

A seguito di esame della domanda, l’UIBM rifiutava la registrazione in quanto secondo la Divisione di Esame, il segno risultava privo di capacità distintiva, poiché essenzialmente denominazione generica della provenienza geografica “Bucamante” ovvero Cascate del Comune di Serramazzoni (Mo)”.

La normativa stabilisce infatti – ai sensi di quanto disposto dall’art.13, comma 1, lettera b) CPI – che sono esclusi dalla registrazione i marchi “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della presentazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

In replica alla notifica di rifiuto la richiedente, tramite il proprio mandatario, presentava le proprie osservazioni chiarendo alla Divisone di esame il significato del termine BUCAMANTE.

Il nome originale del luogo è BUSAMANTE, come viene citato anche in alcuni documenti pubblici e si riferisce al nome di un torrente (corso d’acqua).“…Considerato che tale area è contigua a quella di Montefestino e del torrente Busamante, già sottoposta alle disposizioni della legge n. 1497/1939, che di fatto costituisce il comparto ambientale posto immediatamente a sudest rispetto alla zona del Borgo Valle….) (MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI DECRETO 29 luglio 1999 (GU Serie Generale n.244 del 16-10-1999).

Il torrente Busamante, di rilevanza puramente locale, nasce come Rio delle Borre e nel suo percorso verso valle, il Rio forma numerose cascate che prendono il nome di RIO (piccolo corso d’acqua) BUSAMANTE che va ad alimentare il Torrente Tiepido.

Nel corso degli anni le cascate sono state designate anche come Bucamante.

Il nome è legato ad una leggenda secondo la quale la bionda Odina, castellana di Monfestino e il giovane pastore Titiro, innamorati disperati per l’avversione del padre di lei, Guidobaldo, decisero di morire gettandosi nel torrente, che in quel punto formava una buca, da quel momento chiamata Buca degli Amanti. Le cascate si trovano in un fitto bosco di latifoglie e si possono raggiungere dai piccoli borghi di Monfestino oppure di Granarolo.

Sulla base di quanto sopra esposto veniva chiarito quanto segue.

In merito ai segni costituiti da nomi geografici – benché a livello letterale la norma citata si presti ad essere interpretata nel senso che qualunque segno indicativo della provenienza geografica sia escluso dalla registrazione – è assolutamente consolidata una diversa interpretazione dell’impedimento in esame.

Secondo una giurisprudenza costante infatti, è possibile registrare come marchio un nome geografico che, in relazione al prodotto e/o al servizio per il quale si chiede la registrazione stessa, non si presenta, agli occhi del consumatore, come indicazione di provenienza bensì come nome di fantasia.

“….Anche i nomi geografici possono formare oggetto di marchio registrato (art. 20 r. d. 21 giugno 1942, n. 929), dal momento che il toponimo, quando sia usato come descrizione delle caratteristiche del prodotto o dell’origine, può assumere, in materia di marchio, un significato originale e fantastico mediante trasposizione dal piano del riferimento dei luoghi a quello della funzione individualizzante il prodotto, e ciò soprattutto quando si tratti di piccole località ignote come tali alla generalità dei consumatori, con l’effetto che esso può svolgere, come ogni altra parola, figura o segno, una funzione distintiva del prodotto che ne legittima la protezione come marchio d’impresa…” (Cass. civ., 20-10-1982, n. 5462)

“…I nomi geografici ben possono essere considerati frutto di fantasia e come tali essere usati come marchio (forte) del proprio prodotto, quando non provenendo da quest’ultimo dalla località evocata con il predetto nome, né essendo comunque un prodotto tipico di essa, assume rilievo determinante l’idea originale dell’imprenditore di presentare il prodotto e la località associati all’attenzione del pubblico. Tale associazione infatti, non essendo ispirata dalla provenienza del prodotto, non può che appartenere al patrimonio ideale di chi per primo le compie…” (Trib.Roma Sez spec.propr.Industr. ed intell., 10-06-2011).

“…Quando il luogo di produzione non influenzi affatto la qualità del prodotto stesso e non ha alcuna funzione descrittiva delle qualità del prodotto/servizio potrà quindi essere utilizzato come marchio…” (Cass. Civ., Sez. I, 28/02/1996, n.10587).

 In questa prospettiva, il divieto di registrazione è circoscritto a segni geografici che nella percezione del pubblico siano collegati a caratteristiche ed elementi rilevanti nelle scelte d’acquisto.

Restano liberamente registrabili segni che, pur indicando l’origine del prodotto o del servizio, sono del tutto neutri, in quanto espressivi di un’origine geografica che non influisce su caratteristiche qualitative o non collegata ad una reputazione del prodotto.

Orbene, il nome BUCAMANTE, trattandosi di un luogo non collegato a nessuna caratteristica rilevante del territorio, come ogni altra parola, figura, segno, può svolgere funzione distintiva del prodotto che ne legittima la protezione come marchio d’impresa, oltre a potersene rivendicare l’elevata capacità distintiva intrinseca, non avendo tale parola nessuna valenza descrittiva dei prodotti e servizi contrassegnati.

Il segno non evoca nel consumatore nessun tipo di collegamento in riferimento ai prodotti/servizi, in quanto egli non riconosce in BUCAMANTE un toponimo, bensì lo considera un nome di fantasia atto a distinguere i prodotti provenienti da una determinata azienda.

Alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale formatasi sin dall’originaria legge marchi e poi ribadita successivamente alla riforma del 1992, è possibile registrare come marchi: segni geografici usati in funzione fantastica (sigarette Capri, Ceramica del Brennero, gomma da masticare Brooklyn); toponimi che, pur potendo apparire come indicativi del luogo di provenienza del prodotto, non evochino particolari qualità in relazione alla categoria di prodotti contraddistinti (Bicicletta Legnano, Messaggerie Emiliane, Amaro SILANO, ecc.).

Non sempre quindi l’uso del nome geografico è causa di nullità di un marchio, dovendo considerarsi valido quando valga a contraddistinguere prodotti e/o servizi non correlati alla “notorietà” del luogo di provenienza.

In altri termini, sono vietate le registrazioni di marchi contenenti nomi geografici nei soli casi in cui essi indichino luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentino un nesso con quest’ultima agli occhi degli ambienti interessati, vale a dire nel commercio e presso il consumatore medio di tale categoria di prodotti nel territorio per il quale si richiede la registrazione.

Pertanto, l’uso del nome geografico – come è il caso in questione BUCAMANTE – è riferito ad un ambiente circoscritto – un piccolo geosito di rilevanza puramente locale – assolutamente non conosciuto al pubblico dei consumatori, né noto, né rinomato per caratteristiche particolari legate all’ambiente ed al territorio tali da conferire pregi ai prodotti ed ai servizi da esso contrassegnati, non condizionando quindi, né alterando, la scelta del consumatore, né rappresentando “privilegio” per la richiedente.

Il nome BUCAMANTE può quindi essere oggetto di valida registrazione di marchio, in quanto il toponimo risulta essere un nome di fantasia assolvendo alla sua funzione di marchio caratterizzato da capacità distintiva.

Ciò posto, Bugnion, in qualità di mandatario della Richiedente, sulla base delle osservazioni presentate, chiedeva quindi alla Divisone di Esame l’accoglimento della registrazione del marchio BUCAMANTE. La decisione da parte dell’UIBM non è tardata ad arrivare.

Oggi BUCAMANTE, oltre ad essere un valido marchio registrato, permette di far “rivivere” un amore romantico come quello d’altri tempi ma di cui avremmo bisogno anche ai nostri tempi 😊

© BUGNION S.p.A. – Ottobre 2020