Articolo pubblicato in Bugnion News n.21 (Marzo 2017) 

L’incipit del nuovo Testo Unico del Vino è una dichiarazione d’amore. La legge, di “soli” novanta articoli, è appena entrata in vigore. Intende salvaguardare il vino e i territori viticoli, ma anche assicurare più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore per la tutela di un settore chiave dell’agroalimentare italiano. 
Eppure, non tutti sono così ottimisti.  
Questo breve articolo offre una guida attraverso il dedalo delle norme da consultare in materia di produzione e commercializzazione del vino.    

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Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”.

L’incipit del nuovo Testo Unico del Vino è una dichiarazione d’amore per un prodotto italiano di grande pregio.
La legge entrata in vigore lo scorso 12 gennaio ha impiegato due anni per completare il proprio iter di approvazione e si prefigge l’obiettivo di salvaguardare il vino e i territori viticoli.

L’ulteriore scopo, particolarmente ambizioso, è di ridurre la burocrazia creando una sola legge di riferimento per riassumere tutta la normativa antecedente, che risultava frammentata e di difficile coordinamento.

Si torna quindi a parlare di semplificazione, concetto spesso sconosciuto nel nostro ordinamento.

Infatti, dalla data di entrata in vigore della legge 238/2016 sono state abrogate varie leggi e decreti, confluiti direttamente nel Testo Unico.
Dal punto di vista del territorio italiano, è innegabile dunque che vi sia stata una riduzione sensibile delle norme che sino a poche settimane fa era necessario consultare in materia di produzione e commercializzazione del vino.
Tuttavia, chiunque si sia addentrato recentemente nel dedalo della materia vitivinicola, si sarà accorto che forse, in questo contesto, il concetto di semplificazione può risultare quanto meno ingannevole.
La disciplina è infatti suddivisa su differenti livelli.
Sul piano dell’Unione Europea rilevano:

  • norme contenute nell’OCM Unica (Reg. UE n. 1308/2013) e negli accordi internazionali conclusi in materia dalla Unione Europea;
  • vari regolamenti attuativi emanati dalla Commissione UE (ex pluribus: Reg. UE n. 607/2009 concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli).

Sul piano nazionale italiano rilevano:

  • normativa vigente con forza di legge (L. 238/2016 cd. “Testo Unico Vino”);
  • i regolamenti ministeriali attuativi, sia della normativa comunitaria che di quella nazionale (ex: Decreto 13 agosto 2012 – Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo);
  • le circolari applicative.

E’ pertanto evidente come la disciplina vitivinicola, così come quella agroalimentare in generale, sia frammentata e caratterizzata da stratificazione di norme di ogni sorta, tra le quali non è agevole destreggiarsi.
Proviamo a non scoraggiarci di fronte a tale mostro pantagruelico e vediamo di seguito alcune interessanti novità contenute nel Testo Unico.

E’ stata introdotta, ad esempio, la previsione del “vitigno autoctono italiano” o “vitigno italico”, col quale si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l’origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
Pertanto, la norma ridefinisce il vitigno italico mantenendone il limitato uso della dicitura nel sistema di etichettatura esclusivamente per i vini a DOCG, DOC e IGT i cui disciplinari di produzione consentano l’impiego di tali vitigni.
E’ altresì prevista una disposizione sulla salvaguardia dei “vigneti eroici o storici” al fine di promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

E’ stata introdotta la menzione “gran selezione” per i vini DOCG che rispondono a specifiche caratteristiche individuate. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine “selezione” oltre alla menzione “gran selezione”.
Per quanto concerne le sanzioni, è stato introdotto l’istituto del “ravvedimento operoso”, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali, a condizione che non sia già iniziato un procedimento da parte dell’organismo di controllo oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d’irregolarità.

Tale istituto va ad affiancare quello della diffida, che resta disciplinato dal Decreto Legge n. 91/2014, ai sensi del quale per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In conclusione, con “soli” novanta articoli, dovremmo ottenere più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore per la tutela di un settore chiave dell’agroalimentare italiano.

Per ora ciò che è certo è che chi si occupa meramente di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti vitivinicoli fatica a condividere tanto ottimismo, ma solo il tempo dipanerà ogni incertezza.

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2017