In assenza di una legge europea armonizzata sul diritto all’immagine, i soggetti sono costretti ad affidarsi a una combinazione tra il diritto d’autore e la rivendicazione dei diritti umani per tutelare online quello che risulta essere il loro patrimonio più unico.

La vita sui social media – soprattutto in tempi di pandemia – solleva innumerevoli questioni inerenti alla Proprietà Intellettuale relativamente alle persone intese come individui e alla loro immagine come prodotto. Infatti, lo stato di diritto della Proprietà Intellettuale si sta adattando all’idea di ‘prodotto’ inteso come uno comprendente noi, la nostra immagine e qualsiasi altra informazione volatile condivisibile semplicemente con un click.
Purtroppo, poiché non esiste legge europea sul diritto all’immagine, il sistema giuridico e i professionisti della Proprietà Intellettuale devono affidarsi alle direttive europee e alla legislazione nazionale sul diritto d’autore. Tuttavia, a dispetto dei continui sforzi intrapresi per agire in giudizio sulla base del diritto d’autore, il diritto all’immagine riveste una tale importanza nella nostra vita quotidiana che oltre a essere una questione di Proprietà Intellettuale, rappresenta anche un tema che investe la sfera dei diritti umani.
La Corte Europea per i Diritti Umani ha recentemente riconosciuto che: “L’immagine di una persona costituisce uno degli attributi fondamentali della sua personalità poiché rivela le caratteristiche uniche della persona e distingue la stessa dai suoi pari. Il diritto alla tutela della propria immagine è così una delle componenti essenziali alla base dello sviluppo personale. Principalmente presuppone il diritto dell’individuo di controllare l’utilizzo di quell’immagine, incluso il diritto di opporsi alla sua pubblicazione.”
(von Hannover v Germania (n. 2), Grand Chamber, 7 Febbraio 2012, Sezione 96.) Tuttavia, esistono delle limitazioni mirate a stabilire un equilibrio tra diritti personali e diritti e libertà della comunità – in particolare, la libertà di espressione ai sensi dell’Articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Infatti, la convenzione sottolinea che: “La [L]ibertà di espressione comprende la pubblicazione di immagini…”
Ciònonostante, si tratta di una sfera nell’ambito della quale la tutela dei diritti e della reputazione altrui assume grande importanza poiché le immagini potrebbero rivelare informazioni molto personali, se non addirittura intime, in merito a un soggetto o alla sua famiglia.” (von Hannover Sezione 103).

Il diritto all’immagine ai sensi della legge sull’illecito civile del Regno Unito
Secondo la ricercatrice Tatiana Synodinou, uno dei passi cruciali nel processo di definizione di una più efficace tutela dell’informazione personale o privata nel Regno Unito si tradurrebbe nell’adattare il diritto all’immagine alla legge sull’illecito civile – in particolare, all’interpretazione e applicazione dell’illecito per violazione della riservatezza. Invece di introdurre un nuovo diritto o un nuovo illecito, i tribunali del Regno Unito hanno convenuto che gli atti di violazione della riservatezza siano un meccanismo idoneo all’interno del quale occuparsi della privacy, alla luce della sua natura flessibile e mutevole.

A tale riguardo, il caso Campbell potrebbe considerarsi una decisione chiave nell’evoluzione giuridica. Il caso verteva su una famosa modella la cui vita venne stravolta quando un giornale scandalistico pubblicò alcune sue immagini che la ritraevano all’uscita da un incontro della Narcotici Anonimi.

Secondo una moderna applicazione dell’illecito per violazione della riservatezza, il caso ruotava realmente attorno alla definizione della soglia delle informazioni classificabili come ‘private’ – la cosiddetta ‘ragionevole aspettativa della privacy’. In un caso simile, la Corte Suprema d’Inghilterra e del Galles decretò che le variabili per determinare quale livello di privacy e diritto all’immagine ci si dovrebbe aspettare riguardano “gli attributi dell’attore, la natura dell’attività nella quale l’attore si trovi impegnato, il luogo in cui la stessa azione stia avvenendo, la natura e lo scopo dell’intrusione, l’assenza di consenso e se l’effetto sull’attore sia noto o possa essere dedotto unitamente alle circostanze e allo scopo per cui l’informazione sia pervenuta nelle mani dell’autore” (Murray v Express Newspapers Plc (2008) ECDR, paragrafo 36, vedi Sir Anthony Clarke MR).

Inoltre, in Douglas v Hello!, Lord Hoffmann della Corte Suprema d’Inghilterra e del Galles ha evidenziato quanto segue: “Ritengo che non vi siano i presupposti per la creazione di un ‘diritto all’immagine’ o altra forma eterodossa di proprietà intellettuale. In questo caso le informazioni hanno potuto essere tutelate, non tanto perchè riguardassero maggiormente l’immagine dei Douglas rispetto alla loro vita privata ma semplicemente perché si trattava di informazioni con un valore commerciale sulle quali i Douglas avevano sufficiente controllo per permettere loro di dettare un obbligo di riservatezza.” (Vedi: Lord Hoffmann (124) [2007] UKHL 21.)
Inoltre, la Corte Suprema italiana si è espressa in termini progressisti in merito al ‘diritto all’immagine personale’ definendolo come una “transazione unilaterale” anche se ceduta precedentemente per mezzo di un contratto bilaterale standardizzato:

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce una transazione unilaterale, il cui oggetto non risiede nel diritto personale e inalienabile all’immagine, che come tale non può essere negoziato ma esclusivamente nell’esercizio di detto diritto. Sebbene possa occasionalmente essere incluso in un contratto, il consenso rimane distinto e indipendente dal contratto che lo contiene. [Di conseguenza] è sempre revocabile… a prescindere dalla remunerazione che non autorizza una transazione alla luce di un diritto inalienabile e, quindi, non è suscettibile di valutazione in termini economici (Cass Civ 1748, 29 Gennaio 2016.)

Il tribunale proseguì dichiarando che una decisione pregressa di prima istanza era incorretta per avere contemplato che la diffusione di immagini dell’attore fosse legittima alla luce del consenso espresso dall’attore in un contratto precedente, asserendo che: “si dovrebbe notare che – avendo il [querelante] revocato il consenso alla pubblicazione della propria immagine in data 13 Novembre 2007 –  il contratto di autorizzazione in questione deve considerarsi totalmente privo di effetti”.
Di conseguenza, indipendentemente dal consenso, l’immagine era ancora considerata un diritto inalienabile e prezioso il cui controllo non potrebbe e (non dovrebbe mai) essere perso dal titolare.

La condivisione online di immagini
Ciò solleva l’ulteriore questione della ripubblicazione online di immagini in assenza del consenso del titolare laddove le immagini siano state precedentemente pubblicate su un altro sito senza restrizione alcuna e con il consenso del titolare del diritto.
In realtà, nel momento in cui i social media si affidano alla condivisione di massa di contenuti e foto, molti post nei social media rappresentano immagini altrui.
Nel 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-161/17) ha fornito un’ampia interpretazione della ‘ripubblicazione online di immagini’, che vale anche per il diritto all’immagine.
In questo caso, la questione dell’interpretazione verteva sul concetto di ‘comunicazione nei confronti del pubblico’ ai sensi dell’Articolo 3(1) della Direttiva Europea sulla Società dell’Informazione (2001/29/EC) e se questa debba essere ampiamente interpretata come comprendente la pubblicazione su un sito di una foto che era stata precedentemente pubblicata senza restrizioni e con il consenso del titolare del diritto d’autore su un altro sito.

L’applicabilità della direttiva sulla comunicazione nei confronti del pubblico sembra ovvia prima facie. Tuttavia, stando alla giurisprudenza, affinché la ripubblicazione di un’immagine costituisca un ulteriore atto di comunicazione, questa deve intendersi nei confronti di un ‘nuovo pubblico’ e non del pubblico contemplato originariamente dal consenso del titolare.
Infatti, se il pubblico che si trova di fronte all’immagine online è lo stesso del pubblico originariamente ‘autorizzato’ per il quale l’autore (e il titolare dei diritti di immagine) aveva espresso il proprio consenso, allora la comunicazione è permessa.

La posizione della EU rimane poco chiara
Il 26 Marzo 2019 il Parlamento dell’Unione Europea ha votato a grande maggioranza a favore della Direttiva sul Diritto d’Autore che mira ad “armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione Europea applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno… per garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali” (Articolo 1).
Sorprendentemente, tuttavia, nella discussione delle questioni digitali, il diritto all’imagine non rientra nemmeno nella categoria “altri’. Pertanto, la Comunità Europea deve continuare ad affidarsi alla legislazione nazionale.
Avendo perso l’opportunità di armonizzare il diritto all’immagine, la direttiva europea sembra pronunciarsi associando intrinsecamente meno il diritto all’immagine con il diritto d’autore e maggiormente con i diritti umani.
Questo vale anche quando la discussione verte sulle tensioni incontrovertibili tra il diritto all’immagine e il diritto d’autore laddove i tribunali sono chiamati a decidere in merito agli interessi prevalenti caso per caso.
Incaricata di occuparsi di questo tipo di conflitti, la Corte Europea per i Diritti Umani aveva precedentemente deliberato a favore della libertà di espressione relativamente al dipinto satirico Apocalypse di Otto Mühl, che ritrae diversi politici australiani e figure pubbliche sulla base del fatto che – a eccezione delle immagini di volti riconoscibili – l’opera d’arte era puramente astratta.
In particolare, la corte dichiarò che:
“Come esplicitato nel paragrafo 1 dell’Articolo 10, [la libertà di espressione] costituisce uno dei pilastri fondamentali della società democratica, una delle condizioni essenziali per il suo progresso e la realizzazione dell’individuo. Fermo restando il paragrafo 2, ciò si applica non solo alle ‘informazioni’ o ‘idee’ recepite favorevolmente, ritenute inoffensive o insignificanti ma anche a quelle che offendono, turbano o disturbano lo Stato o qualsiasi fascia della popolazione.
Tali sono le istanze di quel pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza i quali non può esistere “società democratica”. (Vereinigung Bildender Künstler v Austria, 25 gennaio 2007.)  Alcuni anni dopo, nel caso Reklos e Davourlis v Grecia, la stessa corte è stata chiamata a deliberare sul diritto all’immagine in merito alla foto di un neonato scattata senza autorizzazione da parte della clinica privata dove era nato, con l’intenzione di rivenderla ai genitori. Il tribunale dovette accertare se questa azione violasse la tutela della vita privata dell’individuo anche se le immagini in questione non furono mai pubblicate. Il tribunale ritenne che:

[Sulla] base della giurisprudenza, la ‘vita privata’ racchiude un ampio concetto non suscettibile di definizione esaustiva. Il concetto comprende il diritto all’identità (vedi Wisse v Francia) e il diritto allo sviluppo personale, sia in termini di personalità (vedi Christine Goodwin v Regno Unito) o di autonomia personale che è un importante principio alla base dell’interpretazione delle garanzie dell’Articolo 8 (vedi Evans v Regno Unito)… e mentre nella maggior parte dei casi il diritto di regolare questo utilizzo implica che un individuo abbia la possibilità di opporsi alla pubblicazione della propria immagine, comprende anche il diritto dell’individuo di opporsi alla registrazione, conservazione e riproduzione dell’immagine da parte di terzi.

Pertanto, a dispetto della mancanza di armonizzazione della legislazione europea in merito al diritto all’immagine, siamo di fronte alla richiesta sempre crescente di un quadro normativo volto a contenere l’abuso – soprattutto online e sui social media – che viola l’aspetto più vulnerabile e inalterabile di noi stessi – ossia la nostra immagine.

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